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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine

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Scambio automatico a livello internazionale di informazioni, LF

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 35 Competenza di approvazione

L’Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice:

a. l’introduzione di una Giurisdizione nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo multilaterale;

b. i trattati internazionali con Giurisdizioni, che dovrebbero essere incluse in questo elenco, concernenti l’accesso al mercato del settore finanziario e la regolarizzazione fiscale di contribuenti.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.