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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine
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Scambio automatico a livello internazionale di informazioni, LF
Sezione 12: Disposizioni finali
Art. 35 Competenza di approvazione
L’Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice:
a. l’introduzione di una Giurisdizione nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo multilaterale;
b. i trattati internazionali con Giurisdizioni, che dovrebbero essere incluse in questo elenco, concernenti l’accesso al mercato del settore finanziario e la regolarizzazione fiscale di contribuenti.
Art. 36 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.