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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine

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Scambio automatico a livello internazionale di informazioni, LF

finanziari dichiaranti svizzeri utilizzano in accordo con la loro prassi commerciale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro o per altri scopi legali (altri che fiscali), purché essi non sappiano o non siano tenuti a sapere che questa classificazione non è pertinente o credibile.

7Possono trattare come nuovi conti determinati o tutti i conti finanziari che sono stati aperti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data. Essi possono rilevare il numero d’identificazione fiscale estero al momento dell’apertura del conto.

8Il Consiglio federale stabilisce quali sono le disposizioni alternative applicabili contenute nel Commentario OCSE relativo alla NCD.

Art. 8 Precisazione degli obblighi generali di dichiarazione

1Se il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro ammontare è registrato in una moneta diversa da quella utilizzata dall’istituto finanziario svizzero dichiarante in applicazione dell’articolo 10 capoverso 5, l’istituto finanziario svizzero dichiarante converte nella sua moneta locale il saldo o il valore o qualsiasi altro ammontare applicando un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la dichiarazione del conto l’istituto finanziario dichiarante trasmette il tasso di cambio a pronti dell’ultimo giorno dell’anno civile per cui il conto è dichiarato.

2Il Consiglio federale stabilisce i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare l’importo e la classificazione dei pagamenti a favore di un conto dichiarabile.

Art. 9 Precisazione degli obblighi di diligenza

1Un’autocertificazione è valida fino al cambiamento della situazione sulla cui base l’istituto finanziario svizzero dichiarante sa o è tenuto a sapere che l’autocertificazione iniziale non è pertinente o credibile.

2I conti preesistenti di persone fisiche devono essere sottoposti a verifica a partire dall’applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner entro i seguenti termini:

a. conti di valore elevato: entro un anno;

b. conti di debole valore: entro due anni.

3I conti preesistenti di enti devono essere sottoposti a verifica entro due anni dopo l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner.

4L’istituto finanziario svizzero dichiarante può applicare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

5Un indirizzo che è stato rilevato utilizzando un modulo passibile di pena secondo le disposizioni della legge del 10 ottobre 19978 sul riciclaggio di denaro concernenti l’identificazione della controparte e dell’avente economicamente diritto, è considerato come

un’informazione che si basa su un giustificativo nel quadro della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza.

6Nel quadro della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza, è considerato attuale l’indirizzo inserito nella documentazione dell’istituto finanziario dichiarante svizzero per i seguenti conti:

a. per un conto che rientra nella legislazione sulle banche ed è considerato non rivendicato secondo questa legislazione;

b. per un altro conto, diverso da un contratto assicurativo di rendita, se:

1. durante gli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su questo o su qualsiasi altro suo conto presso l’istituto finanziario svizzero dichiarante;

2. durante gli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l’istituto finanziario dichiarante che detiene il conto in relazione a questo o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario svizzero dichiarante; e

3. nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto, l’istituto finanziario svizzero dichiarante non ha avuto contatti con il titolare in relazione a questo conto o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario svizzero dichiarante.

7Un istituto finanziario svizzero dichiarante può aprire un nuovo conto soltanto se ha ricevuto le informazioni necessarie secondo l’accordo applicabile e la presente legge. Procede alla chiusura del conto se non ha ricevuto queste informazioni entro 90 giorni dall’apertura del conto. Dispone di un diritto di disdetta straordinario.

Art. 10 Precisazione degli obblighi particolari di diligenza

1Un conto con un saldo o un valore negativo è considerato come un conto con un saldo o un valore uguale a zero.

2Il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi corrispondenti agli importi in USD indicati nell’accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del Commentario OCSE relativo alla NCD.

3Il Consiglio federale stabilisce l’importo in USD corrispondente all’importo in franchi secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera e.

4Il Consiglio federale può adeguare gli importi secondo gli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, 3 capoverso 2 lettera e nonché 7 capoverso 3, se circostanze particolari lo esigono.

5Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono scegliere se vogliono utilizzare gli importi in USD o in franchi. Possono effettuare questa scelta soltanto a livello globale e possono modificarla soltanto al 1° gennaio dell’anno successivo.

8 RS 955.0