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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 9 pagine
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Scambio automatico a livello internazionale di informazioni, LF
e. un conto che adempie le condizioni secondo l’articolo 9 capoverso 6 lettere a-b e ha un saldo o un valore complessivo di al massimo 50 000 franchi;
f. un conto con basso rischio di abusi per sottrazioni di imposta e che ha le stesse caratteristiche dei conti secondo le lettere a-e; il Consiglio federale determina i criteri applicabili e designa i conti.
Art. 4 Istituti finanziari residenti in Svizzera
1Sono considerati istituti finanziari residenti in Svizzera gli istituti finanziari assoggettati in Svizzera.
2Gli istituti finanziari che non sono residenti fiscali in una Giurisdizione o un territorio sono considerati residenti in Svizzera se:
a. sono stati costituiti secondo il diritto svizzero;
b. hanno la loro direzione, compresa l’amministrazione effettiva, in Svizzera; o
c. sono sottoposti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.
3Un istituto finanziario residente in Svizzera nonché in un’altra Giurisdizione o territorio o in altre Giurisdizioni o territori è considerato un istituto finanziario svizzero se detiene conti finanziari in Svizzera.
4Nonstante i capoversi 1-3, ai fini dell’accordo applicabile e della presente legge un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi fiduciari risiede in Svizzera. La residenza del fiduciario è determinata secondo i capoversi 1-3.
5Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare stabilisce:
a. a quali condizioni l’istituto finanziario è considerato residente ai sensi del capoverso 1;
b. quali istituti finanziari esentati da imposta sono considerati residenti ai sensi del capoverso 1.
Art. 5 Accordi sulla protezione dei dati
Se l’accordo applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Queste disposizioni devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.
Sezione 2: Norma comune di dichiarazione
Art. 6 Applicazione e sviluppo dell’Accordo multilaterale
1Nel quadro dell’applicazione dell’Accordo multilaterale i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti si fondano sull’allegato all’Accordo multilaterale e sulla presente legge.
2Se sono di portata limitata il Consiglio federale può riprendere le modifiche della NCD nell’allegato all’Accordo mulitlaterale; sottopone all’Assemblea federale per approvazione le altre modifiche.
3Per modifiche di portata limitata si intende in particolare:
a. per le persone oggetto di una dichiarazione e per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti, quelle che non creano nuovi obblighi o sopprimono diritti esistenti;
b. quelle che sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari.
Art. 7 Agevolazioni nell’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di diligenza
1Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono ricorrere a fornitori di prestazioni esterni per adempiere agli obblighi di dichiarazione e di diligenza; restano tuttavia responsabili dell’adempimento di questi obblighi.
2Essi possono:
a. applicare le procedure per adempiere agli obblighi di diligenza relative ai conti di valore elevato a determinati o a tutti i conti di debole valore;
b. applicare le procedure per adempiere agli obblighi di diligenza relative ai nuovi conti a determinati o a tutti i conti preesistenti; continuano ad essere applicabili le altre prescrizioni concernenti i conti preesistenti.
3Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono rinunciare a verificare, identificare o dichiarare determinati o tutti i conti preesistenti di enti che al 31 dicembre antecedente l’applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner hanno un saldo o valore complessivo di al massimo 250 000 franchi.
4Per determinati o tutti i conti preesistenti di debole valore di persone fisiche gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono applicare la procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza o la ricerca nella loro raccolta elettronica di dati.
5Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono stabilire la cerchia dei beneficiari di un trust, considerati come persone che detengono il controllo del trust, al pari della cerchia dei beneficiari di un trust considerati come persone oggetto di una dichiarazione di un trust, che è un istituto finanziario.
6Per l’esercizio dei loro obblighi di diligenza relativi ai conti preesistenti di enti gli istituti finanziari dichiaranti possono utilizzare come giustificativo ogni classificazione documentata nei loro dossier in relazione al titolare del conto effettuata prima che il conto finanziario fosse classato come conto preesistente e che si basi su un sistema di codificazione settoriale normalizzato che gli istituti
7 RS 235.1