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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Capitolo 2: Contenuti del disciplinamento
Art. 18 Contenuti del disciplinamento in generale
1Il DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, disciplina i cicli di formazione e perfezionamento, fissando segnatamente:
a. gli obiettivi, i requisiti e la portata della formazione e del perfezionamento in radioprotezione;
b. le competenze e le conoscenze che vanno acquisite dalle persone di cui all’articolo 9;
c. i cicli di formazione e perfezionamento soggetti all’obbligo di riconoscimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 15 e 17–20;
d. i presupposti per il riconoscimento dei cicli di formazione e perfezionamento di cui alla lettera c;
e. le materie d’esame e lo svolgimento degli esami stessi;
f. le attività autorizzate per le persone con una formazione e un perfezionamento soggetti all’obbligo di riconoscimento nel campo della radioprotezione.
2Il DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, disciplina l'istruzione delle persone mobilitate di cui all’articolo 154, fissando in particolare:
a. gli obiettivi dell'istruzione;
b. le attività che le persone sono autorizzate a svolgere in base alla loro istruzione in radioprotezione.
Art. 19 Contenuti del disciplinamento in medicina
1Il DFI disciplina i requisiti per la formazione e il perfezionamento in radioprotezione delle seguenti persone responsabili della radioprotezione di pazienti o animali:
a. persone che prescrivono applicazioni diagnostiche con radiazioni ionizzanti nella medicina umana e nella chiropratica;
b. medici che eseguono applicazioni mediche terapeutiche o diagnostiche con sorgenti di radiazioni;
c. dentisti;
d. chiropratici;
e. veterinari.
2Esso disciplina inoltre i requisiti per la formazione e il perfezionamento delle seguenti persone in ambito medico attive in radioprotezione:
a. fisici medici;
b. assistenti di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC);
c. assistenti dentali AFC;