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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Capitolo 2: Contenuti del disciplinamento

Art. 18 Contenuti del disciplinamento in generale

1Il DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, disciplina i cicli di formazione e perfezionamento, fissando segnatamente:

a. gli obiettivi, i requisiti e la portata della formazione e del perfezionamento in radioprotezione;

b. le competenze e le conoscenze che vanno acquisite dalle persone di cui all’articolo 9;

c. i cicli di formazione e perfezionamento soggetti all’obbligo di riconoscimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 15 e 17–20;

d. i presupposti per il riconoscimento dei cicli di formazione e perfezionamento di cui alla lettera c;

e. le materie d’esame e lo svolgimento degli esami stessi;

f. le attività autorizzate per le persone con una formazione e un perfezionamento soggetti all’obbligo di riconoscimento nel campo della radioprotezione.

2Il DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, disciplina l'istruzione delle persone mobilitate di cui all’articolo 154, fissando in particolare:

a. gli obiettivi dell'istruzione;

b. le attività che le persone sono autorizzate a svolgere in base alla loro istruzione in radioprotezione.

Art. 19 Contenuti del disciplinamento in medicina

1Il DFI disciplina i requisiti per la formazione e il perfezionamento in radioprotezione delle seguenti persone responsabili della radioprotezione di pazienti o animali:

a. persone che prescrivono applicazioni diagnostiche con radiazioni ionizzanti nella medicina umana e nella chiropratica;

b. medici che eseguono applicazioni mediche terapeutiche o diagnostiche con sorgenti di radiazioni;

c. dentisti;

d. chiropratici;

e. veterinari.

2Esso disciplina inoltre i requisiti per la formazione e il perfezionamento delle seguenti persone in ambito medico attive in radioprotezione:

a. fisici medici;

b. assistenti di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC);

c. assistenti dentali AFC;