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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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d. igienisti dentali con diploma di una scuola specializzata superiore (SSS);
e. assistenti di studio medico AFC;
f. tecnici di radiologia medica diplomati SSS;
g. persone con un diploma di bachelor in radiologia medica;
h. tecnici di sala operatoria diplomati SSS, tecnici di sala operatoria diplomati con un certificato di capacità dell’Associazione svizzera infermiere e infermieri ASI.
3A condizione che abbiano assolto una pertinente formazione in radioprotezione e adempiano all’obbligo di perfezionamento, le seguenti persone soddisfano i presupposti per esercitare la funzione di periti di cui all’articolo 16 LRaP nell’ambito della loro attività:
a. medici e chiropratici con un pertinente titolo federale di perfezionamento;
b. dentisti e veterinari con un pertinente diploma federale;
c. fisici medici con una pertinente formazione;
d. tecnici di radiologia medica (TRM) o persone con un diploma di bachelor in radiologia medica che hanno assolto una formazione pertinente.
Art. 20 Contenuti del disciplinamento per i settori non medici
Il DFI, d’intesa con l’IFSN e il DDPS, disciplina i requisiti per la formazione e il perfezionamento in radioprotezione delle seguenti persone:
a. periti in radioprotezione e persone dei settori dell’industria, del commercio, dell’insegnamento e della ricerca che hanno a che fare con radiazioni ionizzanti;
b. specialisti e tecnici in radioprotezione in impianti nucleari e all’IPS;
c. consulenti in materia di radon;
d. persone che, in ragione della loro attività presso autorità e amministrazioni, nella protezione della popolazione, nell’esercito e in organizzazioni e aziende che gestiscono infrastrutture o servizi pubblici critici, possono avere a che fare con radiazioni ionizzanti.
Titolo terzo: Situazioni di esposizione pianificate
Capitolo 1: Licenze
Sezione 1: Obbligo della licenza
Art. 21 Attività e sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza
1Sono soggette all’obbligo della licenza le attività di cui all’articolo 28 LRaP, nonché:
a. la manipolazione di rifiuti, di sostanze residue o di materiali per il riciclaggio che possono contenere sorgenti radioattive orfane (art. 116);