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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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b. l’impiego di persone professionalmente esposte a radiazioni di cui all’articolo 63 capoverso 1 nella propria azienda o in un’azienda diversa in Svizzera o all’estero;

c. la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi di misurazione e diagnostici in medicina nucleare o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica;

d. l'ulteriore uso di oggetti radiologicamente contaminati secondo l’articolo 160 capoverso 2.

2Sono soggette all’obbligo della licenza altre attività riguardanti la manipolazione di NORM se, per gli individui della popolazione, tale manipolazione può portare a una dose non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione, in particolare:

a. nel caso di una contaminazione dell’acqua potabile che può portare a una dose efficace supplementare di oltre 100 μSv all’anno per gli individui della popolazione;

b. se viene superato un livello di esenzione di cui all’allegato 2.

3Sono soggette all’obbligo della licenza anche le sorgenti di radiazioni di cui all’articolo 29 lettera c LRaP.

Art. 22 Deroghe all’obbligo della licenza

1Non soggiacciono all’obbligo della licenza:

a. la manipolazione di sostanze radioattive solide o liquide:

1. con un’attività specifica inferiore al livello di esenzione, o

2. con un’attività assoluta inferiore al livello di licenza;

b. la manipolazione di sostanze radioattive gassose con un’attività assoluta inferiore al livello di licenza;

c. la manipolazione di beni di consumo contenenti sostanze radioattive con un’attività assoluta inferiore all’attività di 1 kg di una sostanza la cui attività specifica corrisponde al livello di esenzione;

d. il trasporto di sostanze radioattive che si situano al di sotto della concentrazione di attività per i materiali esenti o dei limiti di attività per le spedizioni esenti, che sono fissati:

1. nell’allegato A sottosezione 2.2.7.2 tabella 2.2.7.2.2.1 e 2.2.7.2.2.2 dell’Accordo europeo del 30 settembre 19573 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e nell’ordinanza del

3 RS 0.741.621. Gli allegati all’ADR non sono pubblicati nella RU né nella RS. Si possono consultare gratuitamente sul sito Internet della Commissione economica delle Nazioni Unite (UN) per l’Europa (UNECE, ECE): www.unece.org > Legal Instruments and Recommendations > ADR; esemplari separati comprendenti le modifiche possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna.