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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 326Fedlex · Progetto

29 novembre 20024 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR); e

2. nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) secondo l’appendice C sottosezione

2.2.7.2 tabella 2.2.7.2.2.1 e 2.2.7.2.2.2 del protocollo del 3 giugno 19995 recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 e nell’ordinanza del 31 ottobre 20126 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD); e. il trasporto di sostanze radioattive sotto forma di colli esenti:

1. secondo l’allegato A, sezione 3.2.1 tabella A (numeri ONU 2908, 2909, 2910, 2911 e 3507) ADR e secondo l'SDR;

2. secondo la sezione 3.2.1 tabella A (numeri ONU 2908, 2909, 2910, 2911 e 3507) RID e secondo l’RSD;

3. secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 17 agosto 20057 sul trasporto aereo (OTrA);

4. secondo l’ordinanza del DATEC del 2 marzo 20108 sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna. f. il trasporto di sostanze radioattive per via aerea (numeri ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2978, 3321, 3322, 3332 e 3507 conformemente all’allegato 18 della Convenzione del 7 dicembre 19449 relativa all’aviazione civile internazionale e alle relative disposizioni tecniche10);

4 RS 741.621

5RS 0.742.403.12 Gli allegati al RID non sono pubblicati nella RU né nella RS. Si posso-

no consultare gratuitamente sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia: www.otif.org > Pubblicazioni > RID; esemplari separati comprendenti le modifiche possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna.

6 RS 742.412

7 RS 748.411

8 RS 747.224.141

9RS 0.748.0. Questo allegato non è pubblicato nella RU né nella RS. Può essere consulta-

to sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC):

www.ufac.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Diritto internazionale, o si può richiedere, contro rimborso, presso l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université Montréal, Québec, Canada H3C 5H7).Può essere consultato presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna.

10Le prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella RU né nella RS. Possono essere

consultate in francese o in inglese presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile

(UFAC): www.ufac.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Diritto internazionale, o si possono richiedere, contro rimborso, presso l’Organizzazione internazionale

dell’aviazione civile (Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université Montréal, Québec, Canada H3C 5H7). Si possono consultare anche presso i servizi d’informazione degli aeroporti nazionali in lingua francese e inglese; non sono tradotte né in italiano né in tedesco.