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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 346Fedlex · Progetto

Art. 76 Soglia di notifica per periodo di sorveglianza

1Per le persone professionalmente esposte a radiazioni in aziende con una licenza dell’UFSP si applicano le seguenti soglie di notifica per periodo di sorveglianza dosimetrica:

a. 2 mSv per la dose efficace;

b. 2 mSv per la dose equivalente per il cristallino;

c. 10 mSv per la dose equivalente per la pelle o le estremità.

2Al raggiungimento di una soglia di notifica insorgono gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 78 lettera c e all’articolo 83 lettera c.

3L’IFSN disciplina in una direttiva le notifiche per le dosi relative alle persone professionalmente esposte a radiazioni negli impianti nucleari.

Art. 77 Obblighi dei titolari delle licenze o degli operatori di aeromobili

1I titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono provvedere affinché l’esposizione di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni impiegate nella sua azienda sia accertata da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto. Può effettuare anche in proprio una determinazione delle dosi per mezzo di calcoli di cui all’articolo 75 o una misurazione di sondaggio per rilevare un’esposizione alle radiazioni interna.

2Sono tenuti ad assumersi i costi per la dosimetria.

3Sono tenuti a:

a. informare le persone interessate sui risultati della dosimetria.

b. consegnare loro un riassunto scritto di tutte le dosi:

1. al termine del rapporto di lavoro;

2. prima che inizino a lavorare in un’altra azienda.

c. mettere a disposizione della Suva i dati relativi all’azienda, al personale e dosimetrici necessari per l’applicazione dei provvedimenti preventivi di medicina del lavoro.

d. al raggiungimento di una soglia di notifica di cui all’articolo 76, a presentare all’autorità di vigilanza, su richiesta della stessa, una dichiarazione sulla causa della dose. La dichiarazione deve avvenire per scritto entro due settimane.

e. notificare al servizio di dosimetria individuale cui hanno affidato il mandato, per tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni nella loro azienda, i dati di cui all’articolo 87 capoverso 1; sono esclusi i dati di cui all’articolo 87 capoverso 1 lettera f.

f. notificare direttamente al registro centrale delle dosi le dosi che non sono state accertate da un servizio di dosimetria individuale svizzero, accumulate in occasione di missioni all’estero dalle persone professionalmente esposte a radiazioni. Tale notifica deve avere luogo entro un mese dal termine della missione in una forma prescritta dall’UFSP.