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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 78 Obblighi dei titolari delle licenze o degli operatori di aeromobili in
caso di determinazione della dose di radiazioni per mezzo di calcoli Nel caso di una determinazione della dose di radiazioni per mezzo di calcoli di cui all’articolo 79 effettuata nell’azienda, i titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono comunicare:
a. i dati di cui all’articolo 87 al registro centrale delle dosi (art. 86);
b. le dosi di radiazione calcolate: entro un periodo stabilito dall’UFSP in una forma prescritta da quest’ultimo al registro centrale delle dosi;
c. un superamento di una soglia di notifica di cui all’articolo 76 al più tardi dieci giorni dopo il calcolo della dose di radiazione all’autorità di vigilanza;
d. un sospetto di superamento di un limite di dose: entro un giorno lavorativo all’autorità di vigilanza e, se si tratta di un lavoratore dipendente, alla Suva.
Art. 79 Disposizioni tecniche
1Dopo avere sentito il METAS e l’IFSN, il DFI emana, d'intesa con l'IFSN, disposizioni tecniche relative alla dosimetria individuale e ambientale.
2Le disposizioni tecniche comprendono, in particolare:
a. i requisiti minimi in materia di sistemi di misurazione;
b. i requisiti minimi relativi alla precisione delle misure, sia durante l’esercizio ordinario sia in occasione di misurazioni comparative;
c. i modelli standard per il calcolo delle dosi di radiazioni;
d. il formato delle comunicazioni.
Sezione 4: Servizi di dosimetria individuale
Art. 80 Presupposti per il riconoscimento
1Un servizio di dosimetria individuale deve essere riconosciuto.
2È riconosciuto se sono soddisfatti i seguenti presupposti:
a. ha sede in Svizzera e disporre di un’organizzazione idonea e di personale in numero sufficiente;
b. dispone di un numero sufficiente di persone con conoscenze pratiche nella tecnica di misurazione impiegata e nella radioprotezione;
c. dimostra all’autorità di riconoscimento di disporre di un programma di garanzia della qualità e di applicarlo;
d. il sistema di misurazione è conforme allo stato della tecnica e riconducibile a campioni di riferimento appropriati attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative;