Avamprogetti

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 368Fedlex · Progetto

2In particolare, devono immediatamente:

a. evitare un'ulteriore propagazione dell’incidente, segnatamente mediante provvedimenti all'origine;

b. fare in modo che tutte le persone non impegnate nella gestione dell’incidente non accedano alla zona di pericolo o la abbandonino immediatamente;

c. adottare provvedimenti di protezione per il personale d’intervento, quali la sorveglianza delle dosi e la formazione;

d. censire tutte le persone che hanno partecipato all’intervento, controllarle per quanto concerne la contaminazione e l'incorporazione e, se del caso, sottoporle a decontaminazione.

3Il prima possibile, devono:

a. eliminare le contaminazioni risultanti dall’incidente;

b. adottare le misure necessarie per un’analisi dell’incidente.

Art. 140 Obbligo di notifica dei titolari delle licenze

1I titolari delle licenze devono notificare ogni incidente all’autorità di vigilanza e segnalare in aggiunta anche alla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) gli incidenti di cui all’articolo 135 lettera b.

2Devono notificare immediatamente all’autorità di vigilanza e alla Suva gli incidenti che portano a un superamento del limite di dose per persone professionalmente esposte a radiazioni nella propria azienda.

Art. 141 Obblighi dell’autorità di vigilanza e dell’autorità preposta al rilascio

delle licenze

1L’autorità di vigilanza valuta l’incidente e lo notifica all’autorità preposta al rilascio delle licenze.

2Qualora le informazioni relative agli incidenti siano necessarie per lo svolgimento di un compito, l’autorità preposta al rilascio delle licenze le inoltra alle autorità competenti.

3L’IFSN comunica all'AIEA la classificazione dell’incidente secondo la Scala di valutazione internazionale degli eventi nucleari (INES) a partire dal livello 2.

Art. 142 Inchiesta e rapporto dei titolari delle licenze

1Dopo un incidente, i titolari delle licenze devono eseguire immediatamente un’inchiesta.

2Il risultato dell’inchiesta deve essere registrato in un rapporto. Il rapporto deve contenere:

a. la descrizione dell’incidente, la causa, le ulteriori conseguenze accertate e quelle ipotizzate, i provvedimenti adottati;

b. la descrizione dei provvedimenti previsti o già adottati per evitare che incidenti analoghi si ripetano.