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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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b. trasmettere costantemente alle autorità di vigilanza i parametri d’impianto mediante una rete sicura anche in caso di incidente.
Art. 137 Rapporto sulla sicurezza
1L’autorità di vigilanza può esigere dal titolare della licenza un rapporto sulla sicurezza.
2Il rapporto sulla sicurezza comprende la descrizione:
a. dei sistemi e dei dispositivi di sicurezza;
b. delle misure adottate per garantire la sicurezza;
c. dell’organizzazione aziendale determinante per la sicurezza e la radioprotezione;
d. degli scenari degli incidenti e delle loro conseguenze massime possibili sull’azienda e i suoi dintorni, nonché della loro probabile frequenza;
e. del piano di protezione della popolazione in caso di emergenza per le aziende di cui all’articolo 149.
3L’autorità di vigilanza può esigere ulteriore documentazione.
Art. 138 Misure preventive
1I titolari delle licenze devono predisporre le misure preventive necessarie nella propria azienda per fare fronte agli incidenti e alle loro conseguenze.
2Devono emanare istruzioni relative ai provvedimenti d’urgenza.
3Devono fare in modo che siano disponibili in qualsiasi momento i mezzi idonei per fare fronte agli incidenti; nei locali in cui si manipolano sostanze radioattive, questa prescrizione si applica anche alla lotta contro gli incendi.
4Devono provvedere ad istruire il personale regolarmente in merito alle regole di comportamento, a formarlo per quanto concerne i provvedimenti d’urgenza e a familiarizzarlo con l’ubicazione e l’impiego dei mezzi d’intervento.
5Devono prendere le misure adeguate affinché per le persone impiegate per fare fronte agli incidenti sia osservato il limite di dose di cui all’articolo 68.
6Devono informare gli organi e i servizi d’intervento cantonali competenti riguardo alle sorgenti radioattive presenti nella propria azienda.
7L’autorità di vigilanza può esigere che i canali d'informazione, l'efficienza dei mezzi d’intervento e la formazione del personale siano controllati mediante esercitazioni pratiche. Può organizzare essa stessa le esercitazioni.
Sezione 3: Gestione
Art. 139 Provvedimenti d’urgenza
1I titolari delle licenze devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per fare fronte agli incidenti e alle loro conseguenze.