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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 112Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 153 Direzione nella situazione di esposizione di emergenza

Per gestire eventi di rilevanza nazionale e in particolare in caso di eventi che comportano un aumento della radioattività, la competenza spetta allo Stato maggiore federale NBCN (cfr. ordinanza sugli interventi NBCN). Per disporre provvedimenti d’urgenza per la protezione della popolazione è responsabile la CENAL, che secondo la strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) nell’allegato dell’ordinanza sugli interventi NBCN disporrà provvedimenti d’urgenza. Ulteriori provvedimenti, provvedimenti dopo la fase acuta e allentamento dei provvedimenti disposti sono preparati dallo Stato maggiore federale NBCN e sottoposti al Consiglio federale. A tal riguardo l’UFSP fornisce consulenza allo Stato maggiore federale. In caso di evento, alla prima seduta del comitato viene stabilita la presidenza dello Stato maggiore federale. Se la protezione della salute della popolazione ha la massima priorità, la presidenza sarà prevedibilmente assunta dal DFI o dall’UFSP in conformità all’ordinanza sugli interventi NBCN. Se nel corso dell’evento le priorità mutano, la presidenza passerà a un altro dipartimento. Le strategie e la documentazione relativa all’intervento sono allestite dallo Stato maggiore federale NBCN sotto la direzione dell’UFPP.

Durante la fase acuta di un evento la CENAL elabora un programma di misurazione d’urgenza per accertare la situazione radiologica (p. es. aeroradiometria). I mezzi a disposizione sono disciplinati nell’OCENAL. L’UFSP può sostenere la CENAL nell’allestimento dei programmi di misurazione dopo la fase acuta. Se a distanza di mesi/anni la situazione radiologica lo consente, lo Stato maggiore federale NBCN può concludere il proprio intervento e presentare un’istanza per la transizione dalla situazione di esposizione di emergenza alla situazione di esposizione esistente al Consiglio federale, il quale può anche ordinare che tale transizione avvenga in più tappe. L’AIEA e l’UE stanno attualmente elaborando i corrispondenti documenti di base.

Capitolo 4: Persone mobilitate

Art. 154 Gruppi di persone

In caso di rischio in seguito all'aumento della radioattività, le persone di cui al capoverso 1 possono essere obbligate a svolgere determinati compiti. L’elenco di cui al capoverso 1 riporta ora esplicitamente tutti i servizi rilevanti. Alla lettera g sono citati i gestori di infrastrutture critiche, tra cui sono sus-