Rapporti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 115Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 4 LRaP stabilisce che le spese dei provvedimenti presi secondo la legge sono addossate a chi ne è la causa. I capoversi 4, 5, 6 e 7 concretizzano questa disposizione relativa all’obbligo di sostenere le spese in caso di risanamento di siti contaminati da radiazioni. Questa disposizione riprende sostanzialmente le formulazioni e l’analisi dell’articolo 32d capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)32. Ciò avviene consapevolmente, per potersi orientare a favore della certezza del diritto, della parità del diritto e della praticabilità in maniera preferenziale alla prassi dell’articolo 32d capoverso 2 LPAmb. Innanzitutto, i costi dei provvedimenti sono a carico di chi li cagiona con il proprio comportamento. La Confederazione assume la parte dei costi a carico dei responsabili che non possono essere individuati, che risultano insolventi o cui, per motivi di equità, non è possibile imputare la totalità dei costi. In un caso del genere, l’UFSP verifica i progetti e i relativi costi prima dell’inizio dei lavori di risanamento. Il criterio dell’equità non può tuttavia essere preso in considerazione per chi, ad esempio, era già proprietario del sito al momento della contaminazione, ha ereditato il sito dal responsabile della contaminazione oppure ha ricavato dalla contaminazione un vantaggio economico non irrilevante (acquisto del sito a un prezzo ridotto). Questi criteri si fondano sulla DTF 139 II 106, cons. 5.5 ss.
Capitolo 3: Radon
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 164 Livello di riferimento del radon
In conformità alle BSS dell’Euratom, invece dei vincoli e dei limiti di cui all’articolo 110 dell’ORaP vigente, per la concentrazione di radon nei locali negli edifici (media annua) vige ora un livello di riferimento di 300 Bq/m3. Sono considerati i locali in cui le persone soggiornano regolarmente per più ore al giorno. Il livello di riferimento equivale, ai sensi della pubblicazione ICRP 115 [15], a una dose di circa 10 mSv per 7000 ore di permanenza l’anno, tenuto conto di un fattore di equilibrio di 0,4 nell’edificio. La procedura per la determinazione di un superamento del livello di riferimento è stabilita nei protocolli di misurazione prescritti (cfr. art. 169 Obblighi dei servizi di misurazione del radon). Il livello di riferimento del radon viene stabilito in modo che, nel caso di un suo superamento, debbano venire adottati provvedimenti. Tali provvedimenti a medio e lungo termine sono definiti negli articoli 175-177.
Art. 165 Valore soglia nel luogo di lavoro
Per ragioni di protezione dei lavoratori, per i posti di lavoro in edifici esistenti e per quelli «a rischio radon» di cui all’articolo 174 deve essere fissato un valore soglia di 1000 Bq/m3. Tale valore soglia corrisponde al concetto di «entry point» della pubblicazione ICRP 115 [15]). A dipendenza dal posto di lavoro, può risultare poco sensato accertare il valore medio annuo della concentrazione di radon. Infatti, sia la concentrazione di radon nell'aria sia il tempo di permanenza in questi posti di lavoro possono fortemente variare nel corso dell'anno. La procedura per la determinazione di un superamento è stabilita nei protocolli di misurazione prescritti (cfr. art. 169). In caso di superamento, le aziende interessate sono tenute ad adottare provvedimenti immediati in conformità all’articolo 177 (accertamento della concentrazione di radon su un mese delle persone esposte e, se necessario, adozione di provvedimenti tecnici e organizzativi.
Art. 166 Servizio tecnico e d’informazione sul radon e Piano di azione radon
Come finora, vengono descritti i compiti del «Servizio tecnico e d’informazione sul radon».
L’attuazione del Piano di azione radon fa parte dei nuovi compiti. Il 25 maggio 2011, il Piano di azione nazionale radon33 è stato approvato dal Consiglio federale. Il Piano di azione radon è vincolante per l’UFSP e stabilisce gli orientamenti strategici per fare fronte alla problematica del radon entro il 2020, in particolare riguardanti procedure di misurazione, provvedimenti di protezione edili per nuovi edifici e trasformazioni, risanamenti per il radon, formazione, comunicazione e sviluppi di ulteriori strumenti e metodi per fare fronte alla problematica del radon. Inoltre, non vengono più fatte solamente racco-
32 RS 814.01
33 Piano di azione nazionale radon 2012-2020, disponibile sotto www.ch-radon.ch