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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 114Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 2: Oggetti

Art. 160

L’UFSP garantisce che gli oggetti considerati siti contaminati da radiazioni siano smaltiti correttamente. In linea di principio, il titolare di una fonte di pericolo è tenuto ad eliminarla (art. 38 cpv. 1 LRaP). Se tuttavia la natura dell'oggetto impedisce al titolare della fonte di pericolo di adottare le misure del caso, la Confederazione è tenuta a eliminare direttamente la fonte di pericolo a spese del titolare (art. 38 cpv. 2 LRaP). Fanno inoltre stato le disposizioni dell’articolo 5 dell’AP-OEm-RaP.

L’autorità di vigilanza verifica sulla base di analisi dei rischi e dei benefici se è giustificato l’ulteriore uso di tali oggetti. Se la giustificazione sussiste, è possibile richiedere e rilasciare una licenza per un uso ulteriore. Il titolare della licenza sostiene i costi per un successivo smaltimento. Si tratta per esempio di collezioni di orologi nei musei o di materiale storico dell’esercito.

Sezione 3: Siti

Art. 161 Siti potenzialmente contaminati

È previsto che l’UFSP tenga un inventario dei siti potenzialmente contaminati. Tali siti sono notificati da privati o autorità oppure sono rintracciabili con ricerche storiche. Nell’inventario, oltre alle informazioni sul sito e sulle attività precedenti, sono registrati i risultati dell’ispezione e del risanamento. Anche per esempio in caso di un eventuale nulla osta per una casa contaminata le informazioni restano registrate nell’inventario poiché il fondo sotto la casa può essere ancora contaminato e può comportare problemi in caso di successivi lavori di costruzione.

Art. 162 Ispezione di siti

La Confederazione è tenuta a svolgere e finanziare nella loro totalità i compiti supplementari di accertamento, misurazione e sorveglianza connessi a siti e oggetti contaminati perché si tratta di attività di esecuzione e vigilanza che le competono (art. 9 in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 1 LRaP). Il Cantone e il Comune interessati devono essere informati a tal riguardo. Il proprietario o l’utilizzatore ha l'obbligo di collaborare per consentire lo svolgimento dell’ispezione. Nel caso del radio in ex industrie orologiere, la procedura d’ispezione è stata sviluppata nell’ambito di un gruppo di lavoro in cui l’UFSP e la Suva erano rappresentati. Il protocollo di misurazione è stato poi inviato per la validazione alla CPR, quale servizio indipendente. È in programma che l’UFSP effettui le ispezioni autonomamente, poiché dispone delle conoscenze per la misurazione e dell’equipaggiamento. Può tuttavia delegare a terzi, come la Suva, l’esecuzione delle ispezioni se sono disponibili posti di lavoro. Possono essere tuttavia incaricate anche le aziende private.

Art. 163 Risanamento di siti

Questo articolo contiene le disposizioni per il risanamento di siti in cui la dose efficace per le persone interessate è superiore al livello di riferimento. Sulla base dell’ispezione, l’UFSP valuta la dose e informa le persone interessate, il proprietario e l’utilizzatore del sito, il Cantone e il Comune. Se la dose è inferiore al livello di riferimento, l’UFSP può rilasciare il nulla osta. Se la dose è superiore al livello di riferimento, il sito è iscritto come tale nel registro fondiario.

Nei locali in questione è necessario procedere a un risanamento, poiché può sussistere un rischio per la salute delle persone. Il risanamento comprende la decontaminazione, il ripristino del sito e lo smaltimento dei rifiuti. L’obbligo ad agire nasce dagli articoli 9 e 10 in combinato disposto con l’articolo 38 LRaP. In linea di principio, l’eliminazione della fonte di pericolo spetta al detentore della stessa (art. 38 cpv. 1 LRaP), quindi al proprietario del sito. Considerata la natura di siti e oggetti radiologicamente contaminati, il loro smaltimento richiede conoscenze particolari affinché il risanamento possa essere effettuato a regola d’arte. Nessuno degli odierni proprietari dispone tuttavia di simili conoscenze, pertanto il risanamento va affidato a una ditta con la relativa licenza.

L’autorità di sorveglianza ha il compito di sorvegliare i lavori di risanamento e di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, oltre a decidere in merito alle misure per la protezione dei lavoratori interessati e dell’ambiente.

Occorre distinguere tra l’obbligo di predisporre i provvedimenti e l’obbligo di sostenere i costi.