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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 119Fedlex · Rapporto esplicativo
Le aziende interessate sono ora obbligate a esaminare se il personale può ricevere una dose efficace superiore a 1 mSv l’anno ed essere così professionalmente esposto. Le aziende sono inoltre tenute a verificare se la manipolazione di NORM può portare a una dose per gli individui della popolazione non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione, in particolare se può portare nel caso di una contaminazione dell’acqua potabile a una dose efficace supplementare di oltre 100 μSv l’anno per gli individui della popolazione oppure al superamento di un livello di esenzione di cui all’allegato 2. In tali casi, fa stato l’articolo 21 capoverso 2.
Art. 179 Materiali da costruzione
Conformemente alle BSS dell’Euratom, i materiali da costruzione devono venire classificati sulla base di un indice di attività volumetrica, affinché venga consentita la libera circolazione di questi materiali da costruzione. Occorre che non si superi la dose efficace di 1 mSv l’anno per gli individui della popolazione.
Capitolo 5: Contaminazione a lungo termine dopo un’emergenza
Art. 180
La gestione di una contaminazione a lungo termine, sviluppata da una situazione di emergenza, è trattata come situazione di esposizione esistente, non appena la situazione di esposizione di emergenza è dichiarata conclusa. Nelle situazioni di esposizione esistenti l’UFSP è responsabile dell’approntamento dei provvedimenti a lungo termine.
Capitolo sesto: Superamento del tenore massimo correlato a un evento nelle derrate alimentari
Art. 181
In situazioni di esposizione di emergenza, per le derrate alimentari vengono stabiliti tenori massimi di radionuclidi in funzione dello specifico evento. Dopo l’emergenza di Fukushima, è stata emanata un’ordinanza39 che disciplina, nella situazione di esposizione esistente, i tenori massimi per le derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione e notificano all’USAV i superamenti dei limiti.
Se in un campione si rileva il superamento del limite per un radionuclide, il/i Cantone/i interessato/i adotta/no misure immediate (come il ritiro della merce dal mercato).
Se all’USAV è notificato il caso di una derrata alimentare in cui il limite per un radionuclide è stato superato, egli provvede a sua volta a informare l’UFSP (Divisione radioprotezione) e gli altri Cantoni.
Titolo sesto: Vigilanza e consulenza
Capitolo 1: Vigilanza
Sezione 1: Autorità di vigilanza
Art. 182
Il capoverso 1 disciplina le competenze in materia di vigilanza nel quadro della presente ordinanza e indica le quattro autorità ivi preposte: UFSP, Suva, IFSN e UFAC (cpv. 6). L’UFAC è stato aggiunto perché il personale di volo ricade ora nel campo d’applicazione dell'ordinanza. In qualità di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni d’esercizio, l’UFAC verifica già ora gli aspetti legati alla radioprotezione per le compagnie aeree. La novità consiste nel fatto che il rilascio delle autorizzazioni d’esercizio è ora subordinato al rispetto dei requisiti specifici per il settore previsti dall’AP-ORaP (artt. 63-90 della presente ordinanza).
I capoversi 2, 3 e 4 (attuale articolo 136 capoversi 2, 3 e 4) disciplinano gli ambiti di vigilanza di UFSP, Suva e IFSN in maniera un po’ più chiara che in passato. Come finora le aziende interessate dalla legislazione in materia di radioprotezione si distinguono tra aziende mediche e istituzioni di ricerca e in-