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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo

segnamento presso le università (UFSP) nonché altre aziende, in particolare quelle industriali e artigianali (Suva). Le attuali specificazioni «protezione della popolazione» (UFSP) e «protezione dei lavoratori» (Suva) non sono una vera e propria caratteristica distintiva, valgono per tutte le aziende che rientrano nella legislazione sulla radioprotezione, la quale deve inoltre proteggere anche coloro che esercitano un’attività lucrativa indipendente. Il campo di vigilanza dell’IFSN corrisponde alle disposizioni in vigore (art. 136 cpv. 4).

Il capoverso 5 amplia le disposizioni dell’articolo 136 capoverso 5 vigente in attuazione di una raccomandazione della Integrated Regulatory Review Service (IRRS)-Mission dell’AIEA presso l’IFSN del novembre 2011 [24].

Dato che l’esecuzione della legislazione in materia di radioprotezione è affidata a tre autorità di sorveglianza, in Svizzera è imprescindibile un buon coordinamento, il che richiede incontri regolari, come da prassi attuale.

L’articolo 136 capoverso 6 dell'ORaP vigente non è ripreso.

Sezione 2: Obblighi

Art. 183 Obbligo di archiviazione e d'informazione

Le autorità di vigilanza sono tenute ad archiviare i documenti relativi al rilascio della licenza, agli adeguamenti della licenza nonché alla vigilanza. In quale forma è a loro discrezione, l’importante è che in qualsiasi momento mettano a disposizione delle autorità preposte al rilascio delle licenze i documenti che esse richiedono. Al bisogno, i documenti possono essere memorizzati nella banca dati (cfr. art. 30). In questo modo, è assicurata una documentazione completa sulle licenze d’esercizio. Per l’UFSP in quanto autorità preposta al rilascio delle licenze, la riconducibilità di tutti i «movimenti» per le licenze è fondamentale. Soltanto così può assolvere i suoi doveri e giustificare lo scopo della banca dati (cfr. art. 30 cpv. 2). Ai sensi dell’articolo 109, l’autorità preposta al rilascio delle licenze è obbligata a

tenere, e aggiornare, un inventario delle sorgenti ad alta attività. L’UFSP deve essere sempre a conoscenza della destinazione delle sorgenti ad alta attività dopo la revoca della licenza.

Art. 184 Informazioni sugli eventi di interesse pubblico

L’autorità di vigilanza informa l’opinione pubblica su emergenze, incidenti ed eventi radiologici medici di interesse pubblico. Nell’ambito della radioprotezione, possono anche verificarsi eventi che non sono né incidenti né emergenze né eventi radiologici medici ma comunque di interesse pubblico, ad esempio il ritrovamento di siti contaminati. È importante che le autorità di vigilanza informino la popolazione pure in casi del genere.

Sezione 3: Controlli

Art. 185 Principio

Questo articolo è formulato come disposizione generica, in modo tale che i compiti delle autorità di vigilanza siano definiti senza lacune. La vigilanza sui titolari delle licenze e sui non titolari di licenze non è disciplinata in maniera esauriente in disposizioni di vigilanza speciali.

È inoltre introdotto il principio del procedimento graduato nella vigilanza, che ora l’articolo 6 sancisce quale principio fondamentale della radioprotezione. Il procedimento graduato è già oggi prassi corrente, vale a dire che nelle aziende con un potenziale di rischio elevato (p. es. medicina nucleare, tomografia computerizzata ecc.) la vigilanza viene eseguita sotto forma di audit direttamente in loco da parte dell’UFSP quale autorità di vigilanza, nelle aziende con un potenziale di rischio esiguo la vigilanza è piuttosto di natura amministrativa. Il principio non esclude tuttavia che l’UFSP esegua anche, secondo priorità, controlli della radioprotezione più intensivi in queste ultime aziende.

Art. 186 Obblighi di collaborazione

Questo articolo riguarda gli obblighi di collaborazione degli assoggettati alla vigilanza. In linea di principio, valgono gli obblighi di informare di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRaP. Seguono le precisazioni ai capoversi 1 e 2.