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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 122Fedlex · Rapporto esplicativo
impianti. Affinché i risultati siano più rappresentativi, le stazioni di queste reti di misurazione si trovano nei dintorni delle centrali nucleari. Le reti di misurazione automatiche gestite dall’UFSP per sorvegliare la radioattività nell’aria e nell’acqua comprendono anche stazioni esterne all’area d’influenza delle centrali nucleari, in modo tale da garantire il riconoscimento di un a umento della radioattività proveniente dall’estero o da altre possibili sorgenti. Le specifiche delle reti di misurazione, segnatamente l’ubicazione delle sonde, gli aspetti legati alla sorveglianza delle centrali nucleari sono elaborati in collaborazione con l’IFSN (cpv. 2).
L’articolo 4 LRaP prevede che le spese dei provvedimenti presi secondo tale legge siano addossate a chi ne è la causa. Il nuovo articolo concretizza il principio di causalità in quanto definisce con maggiore precisione i responsabili (gestori di centrali nucleari), le misure (sorveglianza della radioattività nei dintorni delle centrali nucleari) e i costi correlati (costi di acquisto: costi per l’acquisizione degli apparecchi esclusi i costi di pianificazione; costi di esercizio: costi per la locazione di siti, la garanzia della sicurezza delle informazioni, la manutenzione, la riparazione e l’elettricità, cfr. cpv. 2). Il capoverso 5 definisce la parte dei costi che devono assumere i singoli gestori. L’UFSP e l’IFSN fatturano le rispettive parti annualmente. Il raggio per l’assunzione dei costi da parte delle centrali nucleari corrisponde alle zone d’emergenza ai sensi dell’ordinanza del 20 ottobre 201040 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari.
Art. 191 Programma di prelievo di campioni e di misurazioni
Questo articolo corrisponde ampiamente all’articolo 105 dell’ORaP vigente.
Art. 192 Raccolta dei dati, valutazione radiologica e rapporto
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 106 capoverso 1 dell’ORaP vigente. Da notare che i risultati delle misurazioni della radioattività nelle derrate alimentari effettuate dai laboratori cantonali vengono sempre trasmessi direttamente all’UFSP (Divisione radioprotezione) che, all’occorrenza, potrà trasmetterli all’USAV.
Capoverso 2: secondo l’articolo 106 capoverso 2 dellordinanza vigente, l’UFSP valuta le dosi accumulate dalla popolazione sulla base dei risultati della sorveglianza della radioattività e allestisce un rapporto che pubblica ogni anno. Questa formulazione può fare pensare che l’UFSP proceda a questa analisi una volta l’anno. La valutazione della situazione radiologica, vale a dire il calcolo e la verifica delle dosi d’irradiazione accumulate dalla popolazione svizzera, è tuttavia un compito permanente dell’UFSP e deve essere oggetto di una nuova valutazione non appena una situazione particolare lo giustifica.
Da notare inoltre che, conformemente alla Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (allegato 1 dell’ordinanza sugli interventi NBCN41), è la CENAL a essere responsabile del calcolo, del bilancio e della verifica delle dosi accumulate dalla popolazione durante la fase acuta seguente un incidente radiologico. Per tutti gli altri casi la responsabilità incombe all’UFSP.
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 106 capoverso 2 dell’ORaP vigente.
Art. 193 Soglie di esame nella sorveglianza dell’ambiente
L’osservanza dei limiti di immissione garantisce l’osservanza dei vincoli di dose riferiti alla sorgente e l’osservanza, da parte dei gestori, dei limiti fissati per le immissioni nell’ambiente. Tuttavia, in virtù del principio d’ottimizzazione, da una parte, e per potere rispondere alle eventuali questioni dell'ente pubblico o della popolazione, dall’altra, questo nuovo articolo delega all’UFSP la facoltà di procedere a un esame approfondito della situazione quando vengono registrate nell’ambiente concentrazioni di radionuclidi artificiali, che possono indurre una dose superiore a 10 micro-Sv l’anno (per radionuclide e per una determinata via d’esposizione) per gli individui della popolazione. Fintanto che rimangono inferiori al limite di immissione, simili concentrazioni non rappresentano alcun pericolo per la salute della popolazione ma denotano una situazione anormale di cui bisogna sforzarsi di trovare la causa; un superamento di «queste soglie di esame» ha così conseguenze soltanto per le autorità di vigilanza, che, se necessario e opportuno, adotteranno provvedimenti per ottimizzare le procedure per ridurre le eventuali immissioni nell’ambiente responsabili delle elevate concentrazioni di questo/i radionuclide/i artifi-
40 RS 732.33
41 RS 520.17