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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 123Fedlex · Rapporto esplicativo

ciale/i nell’ambiente. Se l’origine della contaminazione misurata è nota senza alcun dubbio e se non è necessario adottare alcun provvedimento particolare (ad esempio ricadute dell’incidente di Chernobyl o test nucleari), le autorità non sono ovviamente tenute a procedere ad alcun esame.

Il secondo capoverso si concentra sui radionuclidi naturali nell’acqua per il consumo umano. Siccome la qualità dell’acqua per il consumo umano è molto importante per la salute della popolazione, il Consiglio dell’Unione europea ritiene necessario stabilire norme qualitative, che servano da indicatore per le concentrazioni di sostanze radioattive presenti nell’acqua, anche per i radionuclidi naturali. Queste concentrazioni sono definite nella direttiva n. 2013/51/Euratom [4], considerando un vincolo di dose di 100 μSv per l’assorbimento durante un anno, derivante da tutti i radionuclidi rintracciati nell’acqua per il consumo umano (ad eccezione di K-40, trizio e radon). Questa direttiva definisce anche i requisiti per i controlli da svolgere per garantire il rispetto delle norme qualitative.

Occorre notare che le concentrazioni desunte nella direttiva per i diversi radionuclidi non sono limiti, bensì criteri qualitativi e dunque corrispondono al concetto di soglie di esame precedentemente definiti. Il superamento di uno di questi valori non comporta un divieto di consumo, ma obbliga le autorità competenti a svolgere un’ispezione per determinare la causa e rafforzare i controlli in modo tale da poter valutare realisticamente il rischio per la salute e da stabilire se si debbano adottare provvedimenti.

Per garantire la compatibilità con le raccomandazioni europee si è scelto lo stesso valore di dose obiettivo per le soglie di esame per i radionuclidi naturali nell’acqua per il consumo umano. Per i radionuclidi artificiali si è scelto invece un valore obiettivo dieci volte inferiore (cfr. cpv. 1). Ciò si giustifica con il fatto che le concentrazioni di radionuclidi artificiali nelle acque svizzere al momento sono da cento a mille volte inferiori di quelle ottenute impiegando un vincolo di dose di 10 μSv. Un aumento improvviso di un simile fattore giustificherebbe un esame. Inoltre sembra opportuno definire una soglia di esame per i radionuclidi artificiali nell’acqua che sia inferiore di almeno un ordine di grandezza rispetto ai limiti di immissione. Il superamento di un limite di immissione è considerato un incidente.

Sezione 3: Ricerca

Art. 194

Questo articolo corrisponde all’articolo 8 dell’ORaP vigente. Ora viene esplicitamente menzionato il laboratorio di Spiez.

Capitolo 2: Commissione federale della radioprotezione

Art. 195

Questo articolo corrisponde ampiamente all’articolo 9 dell’ORaP vigente.

Il capoverso 1 disciplina che la CFR è un organo consultivo del Consiglio federale.

Il capoverso 2 lettera c stabilisce che ora la CFR deve esprimere in collaborazione con le associazioni professionali e specialistiche coinvolte raccomandazioni sulla giustificazione di procedure d’esame e metodi terapeutici medici (cfr. art. 39). A tal fine si costituisce un nuovo gruppo di esperti.

Il capoverso 8 sancisce che, per l’esame di questioni specifiche, la CFR può continuare a ricorrere a esperti esterni, senza tuttavia avere la possibilità di affidare mandati ai propri membri.

Titolo settimo: Disposizioni penali

Art. 196

Secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera f LRaP è punito con la multa chiunque contravviene a una prescrizione esecutiva la cui violazione è stata dichiarata punibile. Conseguentemente questo articolo definisce le infrazioni per le quali ciò deve essere possibile.

L’articolo corrisponde ampiamente all’articolo 139 dell'ORaP vigente, ma specifica che solo l’intenzionalità è punita.

È stralciato in particolare l’articolo 139 capoverso 1 lettera f dell’ORaP vigente, già coperto dall’articolo 44 capoverso 1 LRaP. L’articolo 139 capoverso 1 lettera c dell’ORaP vigente non è ripreso.