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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 86Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 132 capoverso 4 vigente.

Art. 32 Obbligo d’informazione

In linea di principio, questo articolo corrisponde all’articolo 132 capoverso 3 dell’ORaP vigente. La novità consiste nel fatto che l’obbligo d’informazione è ora inteso come il vincolo di una formazione adeguata all’attività in questione e non più come l'obbligo d'informare sui pericoli.

Art. 33 Obbligo di notifica

In linea di principio, valgono gli obblighi di notifica ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 LRaP. Poiché lì non è citato il cambiamento del perito, il capoverso 1 concretizza i casi di cui all’articolo 133 capoverso 1 vigente.

L’articolo 133 capoverso 2 vigente è ora stato inserito nel capitolo 6 sugli obblighi dei titolari delle licenze nei confronti di sorgenti e impianti. Lo stesso vale per gli articoli 134 e 135 vigenti.

Capoverso 2: lo smarrimento o il furto di una sorgente radioattiva soggetta all’obbligo della licenza è considerato ai sensi dell’articolo 135 capoverso 2 un incidente e soggiace pertanto anche all’obbligo di notifica.

Capitolo 2: Esposizione della popolazione

Art. 34 Limiti di dose per individui della popolazione

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 37 dell’ORaP vigente; l’espressione «persone non professionalmente esposte a radiazioni» è stata sostituita da «individui della popolazione» nettamente più esplicita e conforme alla terminologia utilizzata nelle raccomandazioni ICRP 103 [1].

Viene mantenuto il limite di dose efficace per gli individui della popolazione attualmente in vigore, ossia 1 mSv l’anno; in effetti, tale valore rimane quello raccomandato dall’ICRP nella sua pubblicazione 103 ed è stato ripreso dalle BSS dell’Euratom.

Capoverso 2: oltre al limite di dose efficace, sono stati fissati limiti per il cristallino e per la pelle perché questi tessuti non sono necessariamente protetti dal limite di dose efficace contro le reazioni tissutali. I limiti di dose per i tessuti sono espressi in dose equivalente. I limiti di 15 mSv l’anno e di 50 mSv l’anno, fissati rispettivamente per il cristallino e per la pelle, sono quelli raccomandati dalla pubblicazione ICRP 103 e ripresi dalle BSS dell’Euratom per l’esposizione della popolazione.

Per individui della popolazione si intendono tutte le persone che non sono professionalmente esposte a radiazioni, dunque anche le persone attive professionalmente senza esposizione alle radiazioni. Appena uno dei limiti di dose per gli individui della popolazione può essere superato a motivo della professione, la persona è allora considerata professionalmente esposta a radiazioni. Questa delimitazione rende necessaria anche l’introduzione dei limiti di dose per cristallino ed estremità e pelle per gli individui della popolazione.

Art. 35 Accertamento delle dosi nei dintorni di aziende con una licenza di immissione di rifiuti radioattivi nell’ambiente

Le dosi che ricevono ogni anno le persone più esposte, che vivono nei dintorni di una centrale nucleare, effettivamente sono accertate sistematicamente, ma in altre aziende con una licenza per immettere sostanze radioattive nell’ambiente non succede necessariamente così. L’obiettivo di questo nuovo articolo è di adottare provvedimenti affinché questo accertamento sia obbligatorio, nel caso in cui i rischi dell’esposizione lo giustifichino, come lo esigono le raccomandazioni internazionali (art. 66 cpv. 1 della BSS dell’Euratom). Infine ciò dovrebbe consentire anche di estendere i metodi e gli strumenti di accertamento esistenti ad altri tipi di attività in modo tale che si possa garantire che tutti gli accertamenti delle dosi avvengano in maniera analoga. Le autorità preposte al rilascio delle licenze stabiliscono come l’azienda debba accertare le dosi di radiazione. L'accertamento deve essere unitario in tutti gli ambiti di vigilanza.

Art. 36 Limiti di immissione

Il rispetto dei limiti di immissione nell’ambiente in prossimità di un’azienda che rilascia sostanze radioattive nell’aria e/o nelle acque e/o radiazioni dirette nelle vicinanza garantisce che nessun individuo