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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
della popolazione possa essere esposto a una dose superiore al limite di 1 mSv l’anno in considerazione delle possibili vie di esposizione. I limiti di immissione si applicano pertanto all’ambiente o per estensione a tutti i luoghi accessibili al pubblico nei dintorni di un’azienda autorizzata al rilascio e suscettibile di generare una radiazione diretta. I luoghi accessibili sono ad esempio l’area adiacente al perimetro privato dell’azienda, se questa dispone di un controllo dell’accesso, o all’esterno delle zone controllate o sorvegliate, se le imprese sono liberamente accessibili (ospedale, università).
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 102 capoverso 1 dell’ORaP vigente; sono tuttavia stati valutati nuovamente i limiti di immissione per l’aria. In effetti, il vincolo CA è una grandezza che si applica alle persone professionalmente esposte e non alla popolazione, per la quale i limiti di immissione sono fissati. I concetti che sono serviti da base per il calcolo dei nuovi limiti di immissione nell’aria sono descritti in dettaglio nel pertinente capitolo nell’allegato 7.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 102 capoverso 2 dell’ORaP vigente; sono tuttavia stati valutati nuovamente i limiti di immissione per le acque accessibili alla popolazione. In effetti, non sono più applicabili i valori di esenzione dell’ORaP vigente, sui quali sono basati i limiti di immissione per le acque. I concetti che sono serviti da base per il calcolo dei nuovi limiti di immissione nelle acque accessibili alla popolazione sono descritti in dettaglio nel pertinente capitolo nell’allegato 5.
Capoverso 3: si tratta di un adeguamento dell’articolo 102 capoverso 3 dell’ORaP vigente, che però non comporta alcun cambiamento a livello di prassi; nella sua versione attuale, questo capoverso dà adito a confusione e potrebbe condurre a incoerenze rispetto al vincolo di dose riferito alla sorgente, nel caso in cui una simile grandezza fosse stata definita. Per questa ragione, nel capoverso 4 si menziona che la radiazione diretta non deve condurre a dosi ambientali maggiori di 1 mSv l’anno, ad esempio nei locali di abitazione. Una dose ambientale in un locale di abitazione può essere assimilata a una dose individuale, poiché una persona può risiedervi in permanenza. La dose che questa persona potrebbe ricevere, pur se sempre inferiore al limite di dose, potrebbe così essere superiore al vincolo di dose riferito alla sorgente, se è stato definito.
Capitolo 3: Esposizioni mediche
Alcuni articoli dell’ordinanza sulla radioprotezione vigente decadono in parte o del tutto. Il contenuto dell’articolo 23 dell’ORaP vigente non viene ripreso poiché è sufficientemente disciplinato, in particolare nella legislazione cantonale.
L’articolo 26 dell’ORaP vigente non viene ripreso nella stessa forma. I necessari presupposti per eseguire radioscopie vengono ora disciplinati nell’ordinanza sulla formazione. I requisiti minimi in materia di impianti muniti di amplificatore d’immagine e regolazione automatica dell’intensità di dose vengono soddisfatti con l’attuale stato della tecnica al momento attuale.
I requisiti in materia di visite di idoneità sono ora disciplinati nei metodi a scopi non medici.
Viene meno l’articolo 28 dell’ORaP vigente. Gli esami fisiologici rientrano nella legge sulla ricerca umana (LRUm)12.
Sezione 1: Ambiti di dose nelle metodiche per immagini a scopo medico
Art. 37
La definizione a dosi elevate è stata finora utilizzata in maniera contraddittoria in vari settori (nella formazione, nella garanzia della qualità, nell’inclusione di fisici medici o nelle licenze).
Per questo motivo viene introdotta una graduazione in tre parti all’interno della scala di applicazioni radiodiagnostiche. I tre ambiti di dose (debole, medio e forte) corrispondono alla proposta suddivisione della pubblicazione EC Radiazione Protection 118 «Referral Guidelines For Imaging» [8] (escluso il vol. IV).
La suddivisione di singole visite negli ambiti di dose incombe all’UFSP.
Sezione 2: Giustificazione medica
Nell’applicazione di radiazioni nella medicina vale il principio della giustificazione su tre livelli in conformità all’ICRP 103. In proposito, si distingue tra la giustificazione fondamentale (livello 1), la giustifi-
12 RS 810.30