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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 88Fedlex · Rapporto esplicativo
cazione di procedure d’esame e metodi terapeutici (livello 2) e la giustificazione dell’esposizione individuale (livello 3). Se un’esposizione in ambito medico non è giustificabile, non può venire eseguita. La verifica della giustificazione è parte del contenuto degli audit clinici.
Art. 38 Giustificazione sostanziale
In linea di principio, le applicazioni mediche sono considerate giustificate, poiché si può partire dal presupposto che l’applicazione di radiazioni nella medicina è più benefica che dannosa per il paziente.
Art. 39 Giustificazione di procedure diagnostiche o terapeutiche
In Svizzera al momento attuale la responsabilità per la giustificazione del livello 2 spetta esclusivamente al medico curante. Da parte dell’autorità, viene unicamente esaminata ai sensi dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed)13 la conformità tecnica di un apparecchio impiegato e, su questa base, rilasciata una licenza per l’esercizio dell’apparecchio.
Ora viene introdotta una giustificazione esplicita al livello 2. Come previsto nell’ICRP 103, in collaborazione con le associazioni professionali la Commissione federale della radioprotezione (CPR) elabora raccomandazioni come, ad esempio direttive in materia di trasferimenti per medici che prescrivono le applicazioni o direttive per la buona prassi di lavoro.
Art. 40 Giustificazione dell’applicazione individuale
Il medico che prescrive l’applicazione o che la esegue deve procurarsi precedenti risultanze diagnostiche rilevanti per l’esposizione e tenerne conto.
Il medico che prescrive l’applicazione deve mettere a disposizione del medico che la esegue le informazioni complete sull’indicazione affinché questi possa assumersi la propria responsabilità.
Tutti i medici invianti (anche quelli che esercitano negli ospedali e negli istituti di radiologia) si devono attenere alle direttive in materia di invii riconosciute. Queste vengono definite da esperti delle associazioni di specialisti e messe a disposizione dei medici invianti. A tal proposito possono servire da base sia le linee guida in forma stampata sia i sistemi di supporto clinico decisionale (in inglese: Clinical Decision Support System, CDSS).
Le direttive in materia di invii possono essere adeguate alle particolarità locali, poiché la prassi dipende da competenze, organizzazione e tecnica locali.
Il medico che esegue l’applicazione risponde della giusta scelta delle metodiche. Ne fa parte anche la rinuncia a un’esposizione se essa non è giustificata per una certa indicazione.
Art. 41 Esami radiologici su vasta scala
Con questa disposizione si assicura che screening vengano eseguiti soltanto nell’ambito di programmi riconosciuti, che sono stati disposti da un’autorità sanitaria. Si rinuncia all’introduzione di una licenza per i programmi di screening da parte dell’UFSP. In questo modo le autorità sanitarie cantonali possono a loro volta avviare screening.
Possono eseguire screening organizzazioni riconosciute come, ad esempio lo Schweizerische Verband der Brustkrebs-Früherkennungsprogramme (VBKF; Ass. svizzera dei programmi di riconoscimento precoce del tumore al seno). Non è tuttavia consentito iniziare screening che vengono avviati da privati e non rientrano nell’ambito di un programma riconosciuto.
L’articolo 27 capoverso 2 dell’ORaP vigente decade, poiché le tecniche ivi menzionate vengono escluse dagli articoli sull’ottimizzazione di dosi di irradiazione mediche (deve venire impiegato il più recente stato della tecnica). La radiofotografia è una tecnica obsoleta e non può più venire applicata. Si rinuncia a una normativa esplicita riguardante una procedura radiologica su un individuo asintomatico per il riconoscimento precoce di una malattia, un cosiddetto individual health assessment. Simili procedure devono o essere parte di esami su vasta scala oppure, qualora ciò non sia il caso, il medico che la esegue deve previamente giustificare e documentare in modo specifico l’esposizione individuale alle radiazioni, nel rispetto delle direttive e degli standard vigenti.
Art. 42 Metodiche per immagini sull’essere umano a scopi non medici
Tutte le metodiche per immagini a scopi non medici sull’essere umano devono essere giustificate, ma