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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo

non si possono usare gli stessi criteri che per la giustificazione medica. Devono essere considerati aspetti socioeconomici e il bene della collettività.

Non sono giustificate visite radiologiche dello stato di salute per scopi che non servono alla salute e al benessere della persona esposta a radiazioni.

Sono vietate applicazioni nell’ambito di dose medio o nell’ambito di dose forte per visite di idoneità, in particolare accertamenti di (potenziali) datori di lavoro, assicurazioni e autorità preposte all’immigrazione. Parimenti, non possono venire eseguite visite, nell’ambito di dose medio o nell’ambito di dose forte, di bambini e giovani in vista di una carriera nello sport, nella danza o in ambito simile.

Le applicazioni su ordine della polizia, delle autorità doganali o delle autorità di giustizia, oppure a scopi di sicurezza devono per quanto possibile situarsi nell’ambito di dose debole. Se questo requisito non può essere soddisfatto, occorre giustificarlo caso per caso.

Per i controlli di sicurezza eseguiti di routine si deve dare alle persone da visitare la possibilità di scegliere un altro tipo di visita che può venire eseguita senza radiazioni ionizzanti (p. es. esame corporale).

Sezione 3: Ottimizzazione medica

Art. 43 Ottimizzazione di esposizioni mediche

Nell’ottimizzazione è contenuto il principio ALARA14, che prevede, considerate le necessità mediche, di mantenere più bassa possibile l’esposizione dei pazienti. Possono venire impiegati solamente tecnologie conformi allo stato della scienza e della tecnica e impianti sottoposti periodicamente a un programma di garanzia della qualità.

Nell’articolo 24 dell’ORaP vigente, per la protezione del paziente viene richiesto soltanto l’impiego di appositi dispositivi. Mediante provvedimenti di ottimizzazione tecnici e ulteriori provvedimenti di ottimizzazione operativi è però possibile risparmiare una quantità nettamente superiore di dose o migliorare la qualità dell’immagine. Dunque, non solamente vanno utilizzati dispositivi di sicurezza, bensì anche sfruttati appieno i dispositivi tecnici.

L’intero processo di ottimizzazione deve anche venire eseguito nell’ottica della dose per il personale presente, il che richiede una ponderazione tra dose per il paziente e per il personale.

Art. 44 Obbligo di documentazione

L’obbligo di documentazione di tutte le esposizioni terapeutiche e diagnostiche viene mantenuto per l’ambito di dose medio e forte nonché per la mammografia. In quest’ultimo caso si chiede di registrare la dose per il motivo che solitamente le pazienti interessate si sottopongono a esami periodici. La dose può anche venire registrata direttamente. Le grandezze dosimetriche da impiegare sono definite nelle ordinanze d’esecuzione.

Art. 45 Rilevamento delle dosi di radiazione mediche

Questo articolo serve quale base per il monitoraggio periodico delle dosi di radiazione mediche della popolazione in conformità alle BSS dell’Euratom. È anche la base per rilevare i dati per allestire livelli diagnostici di riferimento. Viene mantenuta la possibilità di delegare a terzi il rilevamento e il trattamento di dati.

I titolari delle licenze devono mettere a disposizione dell’UFSP i dati che necessita per stabilire i livelli diagnostici di riferimento.

Art. 46 Livelli diagnostici di riferimento

I livelli diagnostici di riferimento (LDR) servono all’individuazione di situazioni in cui il carico di radiazioni per il paziente supera la prassi di esame abituale. Il concetto di LDR è riconosciuto internazionalmente, è stato introdotto dell’ICRP e da tempo si è confermato in tutta la Svizzera come mezzo d’aiuto importante per l’ottimizzazione della dose del paziente. I valori di riferimento nazionali per i tipi più frequenti di esami sono stabiliti empiricamente dall’UFSP e si basano sulla distribuzione di dosi reali facilmente misurabili, che hanno un rapporto diretto con la dose del paziente e che permettono di

14 ALARA: as low as reasonably achievable