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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 4: Esposizioni professionali
Sezione 1: Persone professionalmente esposte a radiazioni
Art. 63 Definizione e principi
La definizione dell’allegato 1 dell’ORaP vigente è stata estesa per proteggere anche le persone esposte a radiazione naturale (NORM, radon, personale di volo). Al di fuori del personale di volo, le persone che sono esposte a radiazione cosmica non sono considerate persone professionalmente esposte. Questo articolo prevede che le persone, che in virtù delle loro attività professionali o della loro formazione possono ricevere una dose che supera uno dei limiti di dose per gli individui della popolazione, siano considerate professionalmente esposte.
La formulazione usata finora «persone che lavorano o sono in formazione regolarmente all’interno delle zone controllate» è stata precisata con «almeno una volta a settimana», poiché per i periti spesso non era chiaro a partire da quando la loro frequenta di lavoro potesse essere considerata «regolare». A tal fine si distingue il potenziale di rischio a seconda della permanenza nelle zone controllate o sorvegliate. Mentre nelle zone controllate si devono considerare in permanenza contaminazioni elevate e dunque un pericolo, nelle zone sorvegliate il pericolo sussiste solo se vi sono impianti in esercizio o se si manipolano sorgenti radioattive sigillate.
Ora, una persona può anche essere professionalmente esposta a radiazioni sulla base di un’accresciuta esposizione al radon sul posto di lavoro (cfr. commento al cap. sul radon).
Rispetto all’articolo 33 capoverso 2 dell’ORaP vigente, all’elenco del capoverso 3 sono state aggiunte le informazioni delle quali le persone professionalmente esposte a radiazioni devono essere periodicamente messe a conoscenza. Nell’attività di vigilanza quotidiana dell’UFSP e della Suva si è visto che le persone professionalmente esposte a radiazioni spesso non sono consapevoli di queste importanti informazioni.
Come avveniva finora, tutte le normative riguardanti le persone professionalmente esposte a radiazioni si applicano non soltanto ai lavoratori dipendenti, bensì anche alle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
Art. 64 Categorie
La suddivisione delle persone professionalmente esposte a radiazioni in due categorie corrisponde alle raccomandazioni delle BSS dell’Euratom ed è ragionevole nel senso di un’armonizzazione. Viene utilizzato un principio basato sul rischio. Il concetto, nuovo per la Svizzera, che suddivide le persone professionalmente esposte a radiazioni nelle due categorie A e B, è un’opportunità per miglioramenti e contemporaneamente semplificazioni nella radioprotezione.
La sorveglianza nelle applicazioni che comportano un elevato rischio d’irradiazione va migliorata e intensificata, mentre verrà ridotta nelle applicazioni che comportano un rischio d’irradiazione assai ridotto.
Nella categoria A, sottoposta a controlli più severi, rientrano tutte le persone che esercitano attività nelle quali sussiste un rischio (anche per un incidente o una manipolazione errata), di potere ricevere una dose superiore ai valori menzionati. Ciò non vuole dire che in un caso normale queste persone avranno incorporato dosi superiori ai valori elencati. Sussiste però un rischio reale che possano accumulare una simile dose. Nella categoria A rientrano, in particolare, le seguenti attività:
praticamente tutte le attività nelle centrali nucleari e nel deposito intermedio Würenlingen («Zwischenlager Würenlingen», ZWILAG);
la maggior parte delle attività in ospedale: medicina nucleare, tomografia computerizzata, radiologia interventistica, operazioni con radioscopia ecc. Qui è anche decisivo se una persona ha accesso a settori con attività della categoria A, sebbene la persona stessa forse manovra soltanto una radiografia del torace. Ma, a seconda della situazione, può comunque essere che la persona debba entrare nella tomografia computerizzata, ad esempio con un paziente del pronto soccorso;
lavori con sorgenti radioattive non sigillate;
lavori con rischio di un’incorporazione;
lavori con sorgenti sigillate ad alta attività senza impianto di protezione completa.