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Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine

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Legge federale sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG

(Legge sui fondi di compensazione) Avamprogetto

del…

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 112 capoverso 1 e 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Sezione 1: Forma giuridica, sede e compito

Art. 1 Forma giuridica e sede

1

Per l’amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG è costituito un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

2

L’istituto si organizza autonomamente, laddove la presente legge non disponga altrimenti, e tiene una contabilità propria.

3Esso è gestito secondo i principi dell’economia aziendale.

4

Il Consiglio federale ne stabilisce la sede.

5

L’istituto è iscritto nel registro di commercio sotto la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».

Art. 2 Compito

L’istituto amministra i fondi di compensazione seguenti:

a. il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Fondo di compensazione AVS) secondo l’articolo 107 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]);

b. il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità (Fondo di compensazione AI) secondo l’articolo 79 della legge federale del 19 giugno 19594 su l’assicurazione per l’invalidità [LAI]);

c. il Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Fondo di compensazione IPG) secondo l’articolo 28 della legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno [LIPG]).

Sezione 2: Amministrazione del patrimonio, negozi giuridici e responsabilità

Art. 3 Amministrazione del patrimonio

1

I fondi di compensazione sono amministrati in comune.

2

Per ogni fondo di compensazione va definito un proprio profilo di investimento e di rischio.

3

Gli attivi dei tre fondi di compensazione devono essere gestiti in modo tale da garantire a ciascun fondo un rapporto ottimale tra sicurezza e rendimento di mercato in funzione del suo profilo di investimento e di rischio.

1 RS 101

2 FF ...

3 RS 831.10

4 RS 831.20

5 RS 834.1