Progetto

Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Allegato (Art. 27)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 13 giugno 200814 sul risanamento dell’assicurazione invalidità è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 199415 sugli acquisti pubblici

Art. 2 cpv. 1 lett. h

2Alla presente legge sottostanno:

h. l’istituto di cui alla legge del ...16 sui fondi di compensazione, fatta eccezione per l’amministrazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 3 di detta legge.

2. Legge del 24 marzo 200017 sul personale federale

Art. 27 Gestione del personale

1

I datori di lavoro trattano in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione i dati dei loro impiegati necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:

a. determinare il fabbisogno di personale;

b. garantire l’organico necessario mediante il reclutamento di collaboratori;

c. conteggiare i salari e gli stipendi, tenere fascicoli personali ed effettuare comunicazioni alle assicurazioni sociali;

d. stimolare i collaboratori, esigere da loro prestazioni e fidelizzarli;

e. mantenere e migliorare le qualifiche dei collaboratori;

f. provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rendiconti e la pianificazione di misure.

2

Possono trattare i seguenti dati sul loro personale necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 1, inclusi dati particolarmente degni di protezione e profili della personalità:

a. dati personali;

b. dati sullo stato di salute inerenti alla capacità al lavoro;

c. dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;

d. dati necessari riguardanti la collaborazione all’attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;

e. atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.

3

Sono responsabili per la protezione e la sicurezza dei dati.

4

Possono comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.

5

Emanano disposizioni d’esecuzione concernenti:

a. l’architettura, l’organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d’informazione;

14 RU 2010 3835, 2010 3839

15 RS 172.056.1

16 RS …

17 RS 172.220.1