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Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine

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Sezione 5: Conti, spese di amministrazione, relazione sulla gestione e imposte

Art. 15 Presentazione dei conti

1La presentazione dei conti espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi dell’istituto.

2La presentazione dei conti rispetta i principi del rendiconto regolare, in particolare quelli dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo.

3Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per la presentazione dei conti.

4Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell’allegato al bilancio.

Art. 16 Contabilità

1L'istituto è responsabile per la contabilità della gestione patrimoniale, comprese le spese d'esercizio e di amministrazione che ne derivano. Gestisce in comune gli attivi delle tre assicurazioni sociali. Attribuisce mensilmente il risultato finanziario ai tre fondi di compensazione in proporzione alle rispettive partecipazioni economiche ai negozi giuridici.

2L'istituto redige un conto aggregato sulla base dei conti annuali dell'AVS, dell'AI e delle IPG compilati dalla Centrale di compensazione conformemente all'articolo 71 capoverso 1bisLAVS10.

3Non è ammessa alcuna forma di finanziamento trasversale tra i fondi di compensazione, ad eccezione dei flussi finanziari a breve termine della tesoreria.

Art. 17 Spese di esercizio e di amministrazione

Le spese di esercizio e di amministrazione dell’istituto sono addebitate ai tre fondi di compensazione in proporzione al loro patrimonio lordo.

Art. 18 Relazione sulla gestione

1Il Consiglio di amministrazione ha il compito di redigere la relazione sulla gestione. La relazione si chiude alla fine dell’anno civile. Essa include il conto annuale dell'istituto e il rapporto sulla sua situazione. Riporta inoltre i conti annuali separati compilati dalla Centrale di compensazione per l'AVS, l'AI e le IPG conformemente all'articolo 71 capoverso 1bisLAVS11.

2I conti annuali dell'istituto e delle tre assicurazioni sociali constano del bilancio, del conto economico e dell’allegato. Il conto annuale dell'istituto fornisce in particolare informazioni sullo stato e sull'andamento degli investimenti. Il rapporto sulla situazione dell'istituto fornisce in particolare indicazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d’interesse conformemente all’articolo 7 capoverso 8.

Art. 19 Imposte

L’istituto è esente dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni.

Sezione 6: Vigilanza

Art. 20

1

L’istituto sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare:

10 RS 831.10

11 RS 831.10