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Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine

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L’istituto è il datore di lavoro competente anche se la rendita d’invalidità inizia a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità al lavoro all’origine della stessa è sopravvenuta prima dell’entrata in vigore della legge.

Art. 24 Debiti del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS

1Fino alla completa estinzione del debito dell’AI, la parte delle liquidità e degli investimenti del Fondo di compensazione AI che alla fine dell’anno contabile eccede il 50 per cento delle uscite di un anno è accreditata al Fondo di compensazione AVS.

2In deroga all’articolo 78 LAI13, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione copre l’interesse annuo dovuto sul riporto delle perdite dell’AI.

Art. 25 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

13 RS 831.20