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Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine
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Art. 11 Direzione
1
La direzione è l’organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.
2
La direzione ha segnatamente i compiti seguenti:
a. gestisce gli affari;
b. prepara gli affari del Consiglio di amministrazione e dei comitati;
c. compila il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione dell’istituto;
d. fa regolarmente rapporto al Consiglio di amministrazione e lo informa immediatamente in caso di eventi straordinari;
e. rappresenta l’istituto verso l’esterno d’intesa con il presidente del Consiglio di amministrazione;
f. garantisce la necessaria formazione e formazione continua del personale dell’istituto;
g. decide dell’instaurazione, della modifica e della risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dell’istituto; è fatto salvo l’articolo 8 capoverso 1 lettera f;
h. svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dalla presente legge, dal regolamento di organizzazione o dalle prescrizioni del Consiglio di amministrazione.
3
Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.
Art. 12 Ufficio di revisione
1
Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione. Esso esegue la revisione dell'istituto, compresi i conti annuali dell'AVS, dell'AI e delle IPG. Esamina il conto annuale relativo alla gestione patrimoniale e verifica nel rapporto sulla situazione dell’istituto l’esistenza di un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi adeguata nonché i dati sullo sviluppo del personale.
2La revisione è retta per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.
3L’ufficio di revisione sottopone una relazione completa al Consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale con i risultati della sua verifica.
4Nella definizione contrattuale delle proprie relazioni d’affari, l’istituto garantisce che l’ufficio di revisione abbia accesso ai risultati di rilievo delle revisioni esterne dei propri partner d’affari. Se le disposizioni contrattuali lo prevedono, l’ufficio di revisione dell’istituto può incaricare l’ufficio di revisione dei partner d’affari di svolgere verifiche supplementari.
Sezione 4: Personale
Art. 13 Rapporti di lavoro
1
La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers8.
2L’istituto è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers.
3
Il Consiglio di amministrazione disciplina in un’ordinanza sul personale, segnatamente, le remunerazioni, le prestazioni accessorie e le ulteriori disposizioni contrattuali. Sottopone l'ordinanza per approvazione al Consiglio federale.
Art. 14 Istituto di previdenza
1
La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo gli articoli 32a–32m LPers9.
2
L’istituto è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capoverso 2 LPers ed è affiliato alla cassa di previdenza della Confederazione. L’articolo 32d capoverso 3 LPers è applicabile.
8 RS 172.220.1
9 RS 172.220.1