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Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine

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a. nominando e revocando il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione;

b. approvando l’ordinanza sul personale;

c. approvando la relazione sulla gestione;

d. dando il discarico al Consiglio di amministrazione.

3

Può in qualsiasi momento consultare i documenti dell’istituto e informarsi sulla sua attività.

4

Il Consiglio federale, il Dipartimento federale dell’interno e l’UFAS possono incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

5

L’istituto corrisponde con il Consiglio federale tramite il Dipartimento federale dell’interno.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Costituzione dell’istituto

1I fondi di compensazione AVS, AI e IPG vanno a costituire l’istituto. L’istituto subentra nei precedenti rapporti giuridici e, se necessario, li ridefinisce.

2Il Consiglio federale stabilisce il momento in cui l’istituto acquisisce la personalità giuridica.

3Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’istituto e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d’apertura.

4Emana le disposizioni, adotta le decisioni e prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento.

5Il trasferimento di diritti, obblighi e valori nonché le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione alla costituzione dell'istituto sono esenti da imposte e tasse.

6Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200312 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell’istituto.

Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro

1

Al momento stabilito dal Consiglio federale i rapporti di lavoro del personale del precedente ufficio esecutivo sono trasferiti all’istituto e da allora sottostanno al diritto in materia di personale di quest’ultimo.

2L’istituto sostituisce entro un congruo termine i precedenti contratti con contratti stipulati dal nuovo datore di lavoro. I nuovi contratti non prevedono alcun periodo di prova.

3Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, l'ambito di attività, il luogo di lavoro o l'unità organizzativa. Sussiste invece il diritto al medesimo stipendio per la durata di un anno. Gli anni di servizio prestati presso i fondi di compensazione AVS, AI e IPG prima dell’entrata in vigore della presente legge sono presi in conto.

4

Eventuali ricorsi dei dipendenti ancora pendenti al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono esaminati in base al diritto previgente.

Art. 23 Datore di lavoro competente

1

L’istituto è il datore di lavoro competente per gli impiegati e i beneficiari di rendite:

a. dipendenti dall’ufficio esecutivo in virtù del diritto previgente; e

b. la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità della previdenza professionale versata da PUBLICA ha iniziato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente legge.

12 RS 221.301