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Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine
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b. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli stessi;
c. le autorizzazioni al trattamento dei dati;
d. le categorie di dati di cui al capoverso 2;
e. la protezione e la sicurezza dei dati.
6Possono prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo. In tal caso emanano disposizioni d’esecuzione.
Art. 27a–27c
Abrogati
Art. 32d cpv. 1 terzo periodo, cpv. 2 secondo e terzo periodo e cpv. 2bis
1… Il Consiglio federale può prescrivere l’affiliazione di più datori di lavoro a una cassa di previdenza comune.
2… Con l'accordo della Consiglio federale possono affiliarsi alla cassa di previdenza della Confederazione anche le unità amministrative federali decentralizzate di cui all’articolo 32a capoverso 2. Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione.
2bisSe per motivi di tecnica attuariale o previdenziale, segnatamente a causa delle dimensioni, della struttura o dei compiti di un datore di lavoro, appare indicata una sua affiliazione secondo il capoverso 1 oppure un’affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione, il Consiglio federale può ordinare l’affiliazione o accogliere una richiesta di affiliazione.
3. Legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 33 lett. b n. 7
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
b. del Consiglio federale concernenti:
7. la revoca di un membro del Consiglio di amministrazione dell’istituto ai sensi della legge del ...19 sui fondi di compensazione.
4. Legge federale del 20 dicembre 194620 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 71 cpv. 1bis
1L'Ufficio centrale di compensazione è responsabile di tenere la contabilità delle assicurazioni sociali AVS, AI e IPG. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e redige bilanci e conti economici mensili e annuali.
Art. 107 cpv. 1
1
Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, e i sussidi di cui all’articolo 69 capoverso 2 della presente legge nonché le uscite da regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA21.
18 RS 173.32
19 RS …
20 RS 831.10
21 RS 830.1