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Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine

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c. emana l’ordinanza sul personale e la sottopone all’approvazione del Consiglio federale;

d. prende i provvedimenti organizzativi e contrattuali necessari per tutelare gli interessi dell’istituto ed evitare i conflitti d’interesse;

e. approva l’organico dell’istituto;

f. decide dell’instaurazione, della modifica e della risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore e con gli altri membri della direzione;

g. vigila sull’operato della direzione;

h. predispone un sistema di controllo interno e una gestione dei rischi adeguati all’istituto e fondati su un’analisi sistematica dei rischi;

i. garantisce la solvibilità;

j. approva il preventivo delle spese di amministrazione dell’istituto;

k. redige e adotta la relazione sulla gestione di cui all’articolo 18, la sottopone all’approvazione del Consiglio federale e chiede al contempo il discarico dei propri membri;

l. pubblica la relazione sulla gestione dopo la sua approvazione da parte del Consiglio federale;

m. d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), informa l’opinione pubblica sulla situazione finanziaria dei fondi di compensazione;

n. rappresenta l’istituto in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers).

2Il Consiglio di amministrazione può affidare la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni a comitati. Garantisce un’informazione adeguata dei propri membri.

Art. 9 Procedura interna del Consiglio di amministrazione

1

Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione ogniqualvolta lo esigono gli affari o se almeno tre membri ne fanno domanda.

2

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Vota anche il presidente e, in caso di parità, il suo voto prevale.

3In casi urgenti il presidente può far votare su una proposta tramite mezzi di comunicazione elettronici o per telefono. Le decisioni così prese sono inserite nel verbale della seduta successiva.

4Le sedute possono essere svolte anche per telefono o tramite mezzi di comunicazione elettronici, se nessun membro si oppone a questo modo di procedere.

Art. 10 Diritto dei membri del Consiglio di amministrazione di ottenere ragguagli e di consultare documenti

1

Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli su tutti gli affari dell’istituto.

2

In seduta, gli amministratori, come anche le persone incaricate della gestione, sono tenuti a fornire ragguagli. Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull’andamento degli affari e, con l’autorizzazione del presidente, su determinati affari. 3

Nella misura necessaria per svolgere i propri compiti, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri e pezze contabili.

4

Se il presidente respinge una domanda di ragguagli o di consultazione, decide il Consiglio di amministrazione.

7 RS 172.220.1