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Consultazione 2014/156: Legge federale sull'istituto incaricato dell'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione) · 10 pagine
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4In ogni tempo devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per:
a. versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore; e
b. accordare alle medesime gli anticipi necessari alla fornitura delle prestazioni legali dell'AVS, dell'AI e delle IPG.
Art. 4 Negozi giuridici
L’istituto può concludere tutti i negozi giuridici necessari allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2, vale a dire acquistare e vendere titoli e altri strumenti finanziari.
Art. 5 Responsabilità
L'istituto risponde dei suoi impegni con il suo patrimonio complessivo.
Sezione 3: Organizzazione
Art. 6 Organi
Gli organi dell’istituto sono:
a. il Consiglio di amministrazione;
b. la direzione;
c. l’ufficio di revisione.
Art. 7 Consiglio di amministrazione
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Il Consiglio di amministrazione è l’organo direttivo superiore.
2È composto da 11 membri esperti in materia che garantiscono una gestione ineccepibile dell’attività. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, in particolare le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la Confederazione vi sono adeguatamente rappresentati.
3
Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti richiesti ai membri del Consiglio di amministrazione.
4Nomina i membri per un periodo di quattro anni e designa il presidente e il vicepresidente. Può rinnovare il loro mandato per due volte. In caso di gravi motivi, può revocare un membro in qualsiasi momento.
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Fissa l’onorario dei membri del Consiglio di amministrazione e stabilisce le ulteriori disposizioni contrattuali.
6Il contratto tra i membri del Consiglio di amministrazione e l’istituto è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni6.
7I membri del Consiglio di amministrazione svolgono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano fedelmente gli interessi dell'istituto.
8Prima della loro nomina dichiarano le proprie relazioni d’interesse al Consiglio federale e nel corso del loro mandato gli comunicano immediatamente qualsiasi cambiamento. Il Consiglio di amministrazione fornisce informazioni in merito nella relazione sulla gestione.
Art. 8 Compiti del Consiglio di amministrazione
1
Il Consiglio di amministrazione ha i compiti seguenti:
a. emana il regolamento di organizzazione;
b. emana il regolamento d’investimento e stabilisce la strategia d’investimento;
6 RS 210