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Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine

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Allegato (art. 30)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 23 novembre 20055 sulle tasse LCit;

2. Ordinanza del 20 dicembre 20006 relativa all’introduzione del passaporto 2003

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 20097 sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Allegato 1 numero 4.2.1

4.2.1 domande di naturalizzazione per parere conformemente all’articolo 11

lettera c della legge del 20 giugno 20148 sulla cittadinanza

2. Ordinanza del 24 ottobre 20079 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

Art. 29 cpv. 1

1I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 LStr possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 201410 sulla cittadinanza (LCit).

Art. 30 cpv. 1 e 3

1Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 27 LCit11) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.

3Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell’articolo 36 LCit o revocata in virtù dell’articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d’ammissione della LStr.

5RU 2005 5239

6RU 2001 187, 2003 553

7 RS 121.1

8 RS 141.0

9 RS 142.201

10 RS 141.0

11 RS 141.0