Progetto

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Sezione 2: Ulteriori condizioni per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 10 Unione coniugale

(art. 21 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a)

1L’unione coniugale presuppone che il matrimonio sussista formalmente, che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l’intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile sia intatta.

2L’esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati importanti motivi che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere.

3L’unione coniugale deve sussistere sia al momento della domanda sia al momento della naturalizzazione.

Art. 11 Vincoli stretti con la Svizzera

(art. 21 cpv. 2 lett. b, 26 cpv. 1 lett. b e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

1Possiede vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:

a. nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;

b. è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;

c. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e societale della Svizzera; e

d. intrattiene contatti con cittadini svizzeri.

2Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e d devono essere confermate da persone di riferimento domiciliate in Svizzera.

3

Nel valutare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a, l’autorità competente considera le circostanze personali del richiedente.

Capitolo 3: Procedura di naturalizzazione ordinaria, di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione

Sezione 1: Procedura di naturalizzazione ordinaria

Art. 12 Competenza

(art. 13 cpv. 1 e 18 cpv. 2 LCit)

1Il Cantone designa l’autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.

2Se durante la procedura il richiedente si trasferisce in un altro Comune o in un altro Cantone, qualora l’autorità designata dal Cantone abbia già svolto le indagini necessarie all’assicurazione secondo l’articolo 13 capoverso 2 LCit, la competenza permane presso tale autorità.