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Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine

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Art. 19 Indagini in vista della naturalizzazione agevolata o della

reintegrazione in caso di soggiorno all’estero

(art. 34 cpv. 3 LCit)

1Il rapporto d’indagine è steso dalla rappresentanza svizzera. Contiene le generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, nazionalità) del richiedente e dati aggiornati riguardanti l’adempimento per analogia delle seguenti condizioni per la naturalizzazione:

a. osservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 4);

b. rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 5);

c. partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art. 7);

d. incoraggiamento e sostegno all’integrazione dei membri della famiglia (art. 8).

2Il rapporto d’indagine riferisce altresì in merito ai vincoli stretti del richiedente con la Svizzera (art. 11) e all’adempimento delle altre condizioni specifiche per la naturalizzazione agevolata o per la reintegrazione conformemente agli articoli 21 capoverso 2, 27 e 51 LCit.

3Qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a malapena i criteri d’integrazione di cui agli articoli 7 e 11 in quanto malato, disabile o per altre gravi circostanze personali, occorre farne menzione nel rapporto d’indagine.

4Se i figli minorenni sono integrati nella domanda di naturalizzazione o di reintegrazione, il rapporto d’indagine riferisce in merito a ciascun richiedente.

Art. 20 Indagini in vista dell’annullamento

(art. 34 cpv. 3 LCit)

1Se avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione, la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di effettuare le indagini necessarie.

2Nel quadro della procedura di annullamento di una naturalizzazione ottenuta in procedura agevolata grazie al matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 LCit), la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di interrogare il coniuge dell’interessato. All’occorrenza la SEM può decidere d’interrogare anche altre persone.

3L’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera svolge le proprie indagini basandosi sul catalogo di domande predisposto dalla SEM.

4Redige un verbale d’interrogatorio che inoltra alla SEM.

Sezione 3: Obbligo di collaborare

Art. 21

Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della LCit. In particolare deve: