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Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine

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3. Ordinanza del 12 aprile 200612 concernente il sistema d’informazione cen-

trale sulla migrazione

Art. 2 lett. a n. 2

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:

2. la legge del 20 giugno 201413 sulla cittadinanza (LCit),

4. Ordinanza del 28 aprile 200414 sullo stato civile

Art. 41 lett. e

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:

e. l’accertamento della cittadinanza (art. 43 cpv. 1 della L del

20 giugno 201415 sulla cittadinanza).

5. Ordinanza del 15 ottobre 200816 sul sistema informatizzato di gestione e

indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di po-

lizia

Art. 7 cpv. 1 lett. c

1Fedpol può, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell’IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:17

c. i servizi della Segreteria di Stato della migrazione18 competenti per

l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione e per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge federale del

16 dicembre 200519 sugli stranieri e dalla legge del 20 giugno 201420 sulla cittadinanza;

12 RS 142.513

13RS 141.0

14 RS 211.112.2

15 RS 141.0

16 RS 361.2

17 Nuovo testo giusta il n. II 16 dell’all. 4 all’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

18 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015.

19 RS 142.20

20 RS 141.0