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Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine
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3. Ordinanza del 12 aprile 200612 concernente il sistema d’informazione cen-
trale sulla migrazione
Art. 2 lett. a n. 2
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
2. la legge del 20 giugno 201413 sulla cittadinanza (LCit),
4. Ordinanza del 28 aprile 200414 sullo stato civile
Art. 41 lett. e
Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:
e. l’accertamento della cittadinanza (art. 43 cpv. 1 della L del
20 giugno 201415 sulla cittadinanza).
5. Ordinanza del 15 ottobre 200816 sul sistema informatizzato di gestione e
indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di po-
lizia
Art. 7 cpv. 1 lett. c
1Fedpol può, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell’IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:17
c. i servizi della Segreteria di Stato della migrazione18 competenti per
l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione e per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge federale del
16 dicembre 200519 sugli stranieri e dalla legge del 20 giugno 201420 sulla cittadinanza;
12 RS 142.513
13RS 141.0
14 RS 211.112.2
15 RS 141.0
16 RS 361.2
17 Nuovo testo giusta il n. II 16 dell’all. 4 all’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
18 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015.
19 RS 142.20
20 RS 141.0