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Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine

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Art. 13 Decisione cantonale di naturalizzazione

(art. 14 cpv. 1 e 2 LCit)

1Prima della naturalizzazione, l’autorità cantonale competente consulta nuovamente il sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA.

2Se la naturalizzazione non può essere concessa entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, l’autorità cantonale competente esamina inoltre nuovamente la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione.

3Allo scadere della durata di validità dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, l’autorità cantonale competente può sollecitare una nuova autorizzazione federale di naturalizzazione presso la SEM purché il richiedente adempia sempre le condizioni di naturalizzazione.

Sezione 2: Procedura di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione

Art. 14 Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno in

Svizzera

(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2, 34 cpv. 2 e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

1Il richiedente residente in Svizzera presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla SEM.

2La SEM esamina se la domanda è completa e incarica l’autorità cantonale competente di effettuare le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

3Dopo aver ottenuto il rapporto d’indagine la SEM può, all’occorrenza, incaricare l’autorità cantonale competente di svolgere ulteriori indagini oppure svolgere di propria competenza pertinenti indagini complementari.

4La SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda.

Art. 15 Presentazione ed esame delle domande in caso di soggiorno

all’estero

(art. 25 cpv. 2, 29 cpv. 2 e 51 cpv. 1 e 2 LCit)

1Il richiedente residente all’estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all’estero.

2La rappresentanza svizzera esamina se la domanda è completa. Invita il richiedente a un colloquio personale e svolge le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

3La rappresentanza svizzera inoltra la domanda di naturalizzazione e il rapporto d’indagine alla SEM.

4Dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all’occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini.

5La SEM determina gli atti da allegare al modulo di domanda.