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Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine

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a. il richiedente abbia modo di prepararsi al test grazie ad ausili o corsi idonei; e

b. il test possa essere superato grazie alle competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione.

Art. 3 Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera

(art. 11 lett. c, 20 cpv. 2 e 26 cpv. 1 lett. e LCit)

Il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se vi sono indizi concreti di partecipazione, sostegno, incoraggiamento o istigazione pubblica, segnatamente nei settori seguenti:

a. terrorismo;

b. estremismo violento

c. criminalità organizzata; oppure

d. spionaggio.

Art. 4 Osservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici

(art. 12 cpv. 1 lett. a, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. c LCit)

1

Il richiedente viola la sicurezza e l’ordine pubblici segnatamente se:

a. non rispetta prescrizioni di legge e decisioni delle autorità;

b. temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato;

c. approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un reato contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità, un crimine di guerra o attività terroristiche; oppure

d. pubblicamente fomenta l’odio contro parti della popolazione.

2Il richiedente espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici se vi sono indizi concreti che il suo soggiorno in Svizzera porti con notevole probabilità a una violazione secondo il capoverso 1.

3Fintantoché nel casellario giudiziale della Confederazione sussiste un’iscrizione visibile per le autorità di naturalizzazione, la naturalizzazione è esclusa. Sono consentite deroghe per le pene con la condizionale e le contravvenzioni; il criterio determinante è la gravità del reato.

Art. 5 Rispetto dei valori della Costituzione federale

(art. 12 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. d LCit)

1Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

a. i principi dello Stato di diritto e l’ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;