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Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine

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Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

(Ordinanza sulla cittadinanza, OCit)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge sulla cittadinanza del 20 giugno 20141 (LCit)

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Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza:

a. stabilisce le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione nonché per la naturalizzazione agevolata e per la reintegrazione nella cittadinanza svizzera da parte della Confederazione;

b. disciplina le procedure di competenza della Confederazione;

c. disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’ambito della LCit.

Capitolo 2: Criteri di integrazione e altre condizioni

Sezione 1: Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 2 Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione

ordinaria

(art. 11 lett. b LCit)

1Il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere segnatamente se:

a. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e societale della Svizzera;

b. partecipa alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; e

c. intrattiene rapporti con cittadini svizzeri.

2L’autorità cantonale competente può sottoporre il richiedente a un test obbligatorio sulle conoscenze di cui al capoverso 1 lettera a. Laddove preveda un simile test, si sincera che:

1 RS 141.0

2014–......