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Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine
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3Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione.
Art. 8 Incoraggiamento all’integrazione dei membri della famiglia
(art. 12 cpv. 1 lett. e e 26 cpv. 1 lett. a LCit)
Il richiedente incoraggia l’integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell’articolo 12 lettera e LCit se li sostiene:
a. nell’acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale;
b. nella partecipazione alla vita economica o nell’acquisizione di una formazione;
c. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; oppure
d. in altre attività propizie all’integrazione in Svizzera.
Art. 9 Deroghe ai criteri di integrazione
(art. 12 cpv. 2 LCit)
Nel valutare i criteri di integrazione conformemente agli articoli 6 e 7, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo a difficili condizioni a causa di:
a. un handicap fisico, mentale o psichico;
b. una malattia grave o cronica;
c. altre gravi circostanze personali, segnatamente una grande difficoltà a imparare, leggere o scrivere, la povertà dei lavoratori oppure l’ossequio dei propri obblighi di assistenza.