Progetto

Consultazione 2014/160: Avamprogetto di ordinanza relativa alla riveduta legge sulla cittadinanza · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

5Il corso del cambio delle valute di cui al capoverso 4 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 28 Aumento e riduzione delle tasse

1Le tasse giusta l’articolo 25 capoversi 1 e 3 possono essere aumentate sino al doppio o ridotte sino alla metà, se la trattazione della domanda richiede un dispendio nettamente superiore o nettamente inferiore alla media.

2Se le tasse sono state riscosse in anticipo (art. 27 cpv. 2) e successivamente interviene un aumento o una riduzione delle tasse, la SEM fattura o rimborsa la differenza al richiedente.

Art. 29 Incasso in caso di svincolo dalla cittadinanza svizzera

(art. 40 LCit)

Se l’autorità cantonale riscuote una tassa per il trattamento di una domanda di svincolo, l’incasso è di sua competenza.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

XXXX In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova