Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Questa disposizione si basa sull’articolo 23l Lferr (trattamento dei dati). I GI devono inserire nel registro le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete (art. 15f cpv. 2 Oferr). L’UFT emana le direttive sulla tenuta del registro e può delegare a terzi le attività connesse (cpv. 3).

Questa regolamentazione non convince per due motivi. In primo luogo non è assodato che la base normativa attuale sia sufficiente per il registro dell’infrastruttura; secondariamente non dovrebbe essere lo stesso servizio a tenere il registro e a emanare le direttive pertinenti. Quindi, la competenza di emanare direttive deve restare all’UFT, mentre la tenuta del registro dovrà essere affidata al SAT che, in qualità di istituto indipendente della Confederazione, garantisce il trattamento uniforme di tutti i GI e l’elaborazione corretta e puntuale dei dati. Questo permette di disporre di dati aggiornati ed elaborati secondo disposizioni uniformi per tutta la rete.

In sostanza, il registro dell’infrastruttura fornisce informazioni sulla rete ferroviaria esistente. Contempla anche una dimensione prospettica poiché descrive quando le singole parti della rete vengono utilizzate, con quale tecnologia, a quale velocità ecc. Si tratta però di un’indicazione generale, che non include i dettagli dei singoli investimenti.

Le ITF – ma anche i raccordati – sono interessati agli investimenti previsti che vengono finanziati sulla base di convenzioni sulle prestazioni concluse tra la Confederazione e i GI. Per garantire la trasparenza nei confronti delle ITF e dei raccordati in futuro i piani di investimento decisi dai GI verranno pubblicati nella misura in cui gli investimenti sono cofinanziati dalla Confederazione. La pubblicazione dei piani di investimento verrà notificata anche al SAT, che potrà così fornire informazioni aggiornate sulla rete (registro dell’infrastruttura) e sugli investimenti previsti (piani di investimento). I GI sono obbligati a mettere tali piani a disposizione del SAT entro i termini previsti.

1.3.1.2.6 Finanziamento del servizio di assegnazione delle tracce

Nel quadro della riforma delle ferrovie 2 il Consiglio federale ha proposto di finanziare il SAT mediante gli emolumenti riscossi dai GI per ciascuna traccia venduta13, nell’idea che i GI verrebbero sgravati finanziariamente dal momento che l’assegnazione delle tracce sarebbe effettuata da una società esterna. Dopo tutto, l’assegnazione delle tracce è un’attività connessa alla gestione dell’infrastruttura. Attualmente Traccia Svizzera SA copre le spese con i proventi dell’emolumento versato dai GI.

Questo modello di finanziamento va mantenuto. Il SAT coprirà le spese attraverso gli emolumenti versati dai GI, in modo tale che non vi saranno costi supplementari per la Confederazione. Poiché, contrariamente a Traccia Svizzera SA, il SAT sarà competente per l’intera rete a scartamento normale, i costi verranno ripartiti su un numero di imprese maggiore rispetto ad oggi. Le basi di calcolo e l’entità degli emolumenti saranno stabilite dal Consiglio federale.

Il SAT riceverà inoltre dalla Confederazione indennità per la fornitura di prestazioni nell’interesse dell’intero sistema che non possono essere finanziate da emolumenti (art. 9k cpv. 1. lett. b Lferr). Le indennità verranno attinte dal Fondo per

13 FF 2005 2223 seg. n. 1.2.3.2, 2272 n. 2.6.2