Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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1.3.2.2.2 Disciplinamento mediante contratto e controlling

Finora le gestioni di sistema sono state ordinate e indennizzate dall’UFT nel quadro delle convenzioni di prestazione concluse con i GI. Tuttavia, questa procedura non è trasparente né estendibile al settore dei trasporti o a quello dei trasporti pubblici.

In futuro queste funzioni verranno disciplinate contrattualmente e commissionate dall’UFT. A seconda del settore considerato, il ruolo di gestore potrà essere assunto da un GI, un’ITF, un’altra impresa di trasporto concessionaria o un’altra organizzazione o azienda che disponga delle necessarie competenze tecniche.

Anche se questi incarichi non sono retti dalla legislazione federale in materia di acquisti pubblici, non ne risultano svantaggi: da un lato l’UFT non può – come d’altronde finora – conferire arbitrariamente questo tipo di incarichi (ad essere determinante sarà ancora il tipo di offerente o azienda che potrà entrare in linea di conto quale mandatario); dall’altro non è esclusa la possibilità di avviare una procedura mediante invito o di indire una gara pubblica. Questa possibilità è ipotizzabile in presenza di vari offerenti equivalenti.

Il contratto di gestione di sistema disciplina l’incarico concreto, il compenso, il controlling, il coinvolgimento delle imprese interessate, i diritti connessi a sistemi e applicazioni informatici, la verifica dell’adempimento dei compiti e la governance dei dati. Per garantire la massima trasparenza i contratti sono pubblicati dall’UFT.

Per il controlling dei contratti verrà istituito un organo di direzione («management board») per ogni gestione di sistema, formato da rappresentanti delle imprese interessate. Organi di questo tipo esistono già oggi. La composizione dell’organo di direzione sarà stabilita nel contratto e definita caso per caso. Le decisioni verranno adottate secondo il principio di maggioranza per evitare che un progetto venga bloccato da una delle parti. Se ritenuto opportuno, un solo organo potrà occuparsi di varie gestioni di sistema. Inoltre, i compiti dell’organo di direzione potranno essere affidati a un organo già operativo. L’organo di direzione adotterà decisioni determinanti previa consultazione dei rappresentanti del settore e della committenza. I contratti di gestione di sistema garantiranno la partecipazione delle imprese direttamente interessate. Se necessario, il gestore di sistema disciplinerà per iscritto, d’intesa con tutte le imprese coinvolte, i compiti, le modalità di partecipazione e la ripartizione dei costi. Le imprese sono sì obbligate a partecipare, ma in contropartita vengono informate regolarmente e in forma adeguata sugli sviluppi. Il gestore di sistema deve garantire di svolgere il compito in modo non discriminatorio.

1.3.2.2.3 Controlling e autorità di ricorso

Il committente è tenuto a verificare e a controllare il rispetto delle disposizioni contrattuali.

La commissione d’arbitrato in materia ferroviaria (CAF, in futuro: RailCom) fungerà da autorità di ricorso per le controversie tra il gestore di sistema e le imprese partecipanti (cfr. 1.3.4.2.2).