Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Il progetto per la consultazione crea una nuova base giuridica per il registro dell’infrastruttura. Il capoverso 1 disciplina la competenza per la tenuta del registro, che spetterà al SAT.

Per poter fornire in ogni momento alle ITF e a terzi interessati informazioni sugli investimenti previsti a breve e medio termine, il SAT pubblicherà sul sito anche i piani di investimento aggiornati dei GI (cpv 2).

L’obbligo di collaborazione dei GI, indispensabile, è disciplinato al capoverso 3. I GI sono tenuti a inserire nel registro dell’infrastruttura le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete.

Poiché la gestione del registro implica una componente tecnica considerevole con un elevato grado di dettaglio non è giustificato prevedere un disciplinamento esaustivo nella legge. Nemmeno un’ordinanza del Consiglio federale o del Dipartimento sarebbe la soluzione giusta. Al SAT va quindi conferita la competenza di emanare direttive (cpv. 4).

Art. 9r Disposizioni d’esecuzione

Al Consiglio federale è attribuita la competenza di disciplinare nel dettaglio i compiti e le competenze del SAT mediante ordinanza. Nell’OARF o in un’altra ordinanza dovrà quindi stabilire o precisare che il SAT:

- emana e pubblica le disposizioni per l’ordinazione delle tracce;

- conduce la procedura di coordinamento in caso di conflitti nell’ordinazione delle tracce;

- riceve le ordinazioni e assegna le tracce;

- rilascia le dichiarazioni di saturazione per le tratte ed effettua analisi della capacità;

- è l’interlocutore privilegiato per le questioni legate all’ordinazione e all’assegnazione delle tracce per tutti gli utenti della rete e per i terzi;

- va coinvolto per tempo nella pianificazione dei cantieri e degli intervalli di cantiere dei GI e ha il compito di accompagnare la pianificazione;

- è responsabile dell’elaborazione e della pubblicazione dei cataloghi nazionali delle tracce e mette a disposizione degli organi per la realizzazione di corridoi merci le tracce riservate al traffico merci transfrontaliero.

Il Consiglio federale stabilisce anche le tratte di competenza del SAT (cpv. 3). Conformemente alle raccomandazioni del GE-OIF, può limitare la competenza del SAT alle reti ferroviarie a scartamento normale oppure, se necessario, escludere dalla sua sfera di competenza singole tratte a scartamento normale, ad esempio tratte di GI esteri in territorio svizzero oppure tratte di funicolari.

Art. 9s Procedura e tutela giurisdizionale

Il SAT svolge un compito della Confederazione. Essendo un istituto della Confederazione, il suo operato è sottoposto al diritto pubblico, nello specifico alla PA. I provvedimenti che adotta nel singolo caso hanno valore di decisioni, impugnabili