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Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 35 pagine
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Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali selvatici (Ordinanza sugli animali selvatici)
Avamprogetto del 16 aprile 2014
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 209 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali (OPAn),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i requisiti concernenti la detenzione e il trattamento di animali selvatici.
Art. 2 Detenzione al pascolo
(art. 4 cpv. 1 e art. 7 OPAn)
1La densità di occupazione nei pascoli è da scegliere in modo che la cotica erbosa dei parchi si mantenga tutto l’anno. Se necessario, le zone molto transitate attorno alle stalle devono essere rafforzate.
2Gli alimenti messi a disposizione in aggiunta all’erba devono corrispondere alle necessità degli animali in materia di qualità e igiene.
3Occorre garantire agli animali di tutti i livelli gerarchici di aver accesso a una quantità sufficiente di alimenti. Se necessario, a tale scopo devono essere installati impianti per il foraggiamento adeguati.
Art. 3 Protezione dalle condizioni meteorologiche e suolo
(art. 6 e 7 OPAn)
1La protezione dalle condizioni meteorologiche deve offrire riparo a tutti gli animali contemporaneamente. Le dimensioni delle superfici corrispondono alle disposizioni prescritte per i parchi interni di cui all’allegato 2 OPAn.
2Il suolo nelle zone del parco in cui gli animali restano per la maggior parte del tempo o dove transitano spesso non può essere acquitrinoso e non deve presentare tracce elevate di feci e urina. Se necessario, tali zone sono da rafforzare.
RS ..........
1 RS 455.1... 2014–......