Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 3 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Protezione degli animali

Commento all’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di cani e animali da com-

pagnia (Ordinanza sui cani e gli animali da compagnia)

Avamprogetto: aprile 2014

Abbreviazioni:

OPan = ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali; RS 455.1

USAV = Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

I. Oggetto e campo d’applicazione

L’ordinanza concretizza alcuni articoli dell’OPAn per favorirne un’applicazione unitaria (requisiti riguardanti i mezzi di trasporto per cani e gatti, trattamento dei cani). Inoltre, precisa la definizione di «comportamento oltremodo aggressivo» determinante per la notifica di incidenti con cani.

Sono considerati da compagnia secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b OPAn gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia. In questa categoria rientrano, per esempio, i cani, i gatti, i roditori, gli uccelli ornamentali e i pesci da acquario.

L’articolo 69 OPAn distingue tre scopi di utilizzo dei cani: da lavoro, da compagnia e da laboratorio. Sono considerati cani da lavoro, tra l’altro, i cani di servizio della polizia e dell’esercito, i cani guida per non vedenti e i cani da protezione del bestiame. Questi ultimi, insieme ai cani da laboratorio, sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza quando sono in servizio. Visto che sono impiegati per la difesa da animali estranei, i cani da protezione del bestiame hanno in parte altre esigenze. L’impiego, l’addestramento e la detenzione di questi cani sono disciplinati nell’ordinanza sulla caccia (RS 922.01, art. 10quater) e nelle direttive che l’Ufficio federale dell’ambiente deve elaborare in collaborazione con l’USAV.

II. Disposizioni generali sulla detenzione

Articolo 2 Rumori eccessivi

(art. 12 OPAn)

I rumori presenti nell’ambiente in cui un animale vive possono comprometterne il benessere. In base all’articolo 12 OPAn, un animale non può essere esposto a rumori eccessivi per un lungo periodo. L’articolo 2 elenca i segnali che permettono di riconoscere se un animale non è più in grado di adattare il suo comportamento ai rumori circostanti.

Articolo 3 Mezzi e contenitori di trasporto per cani e gatti

(art. 165 cpv. 1 lett. f e 167 cpv. 1 lett. d OPAn)

Sono soprattutto i cani ad essere spesso trasportati. Gli animali devono essere trasportati in modo che non mettano in pericolo la sicurezza stradale e non possano