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Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 11 pagine
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Ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento
del
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 29 dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali (OPAn),
ordina:
Art. 1 Obblighi nell’allevamento
1Chi alleva o è responsabile di un allevamento deve conoscere gli aggravi causati alla salute e al comportamento degli animali da forme estreme di determinate caratteristiche e dalle tare ereditarie note dell’effettivo interessato.
2Le organizzazioni di allevamento adottano misure per evitare che l’obiettivo di allevamento comporti caratteristiche suscettibili di compromettere il benessere degli animali. Rilevano sistematicamente i risultati delle analisi sugli aggravi ereditari degli animali e della loro discendenza e determinano la frequenza degli esemplari con aggravi per categoria di aggravio.
Art. 2 Categorizzazione degli aggravi
1I singoli aggravi sono suddivisi in quattro categorie:
a. categoria di aggravio 0: nessun aggravio;
b. categoria di aggravio 1: aggravio lieve;
c. categoria di aggravio 2: aggravio medio;
d. categoria di aggravio 3: aggravio grave.
2I criteri per la categorizzazione degli aggravi sono riportati nell’allegato 1.
3Per l’attribuzione di un animale a una categoria di aggravio è decisiva la caratteristica o il sintomo suscettibile di comprometterne maggiormente il benessere.
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1 RS 455.1
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