Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 38 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
Ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento
Rapporto sull’esito dell’indagine conoscitiva
1. Situazione di partenza
In base all’ordinanza sulla protezione degli animali, gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari. Sono vietate le forme selezionate con malformazioni tali che causerebbero all’animale dolori, sofferenze o lesioni.
Le prescrizioni contenute nell’ordinanza sulla protezione degli animali vengono concretizzate nell’ordinanza dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sulla protezione degli animali nell’allevamento.
L’USAV, nel periodo compreso tra il 27 aprile 2014 e il 28 luglio 2014, ha indetto un’indagine conoscitiva sull’avamprogetto di ordinanza.
Sono pervenuti 173 pareri in totale: 30 dai governi cantonali e dalle autorità d’esecuzione cantonali, 124 dalle organizzazioni settoriali e interessate nonché dalle scuole universitarie e 19 da privati.
2. Osservazioni generali
2.1 Cantoni e autorità d’esecuzione cantonali
La maggior parte dei Cantoni accolgono con favore il fatto che, fondamentalmente, le razze esistenti potranno essere mantenute e che le caratteristiche suscettibili di compromettere il benessere dell’animale dovranno invece venire eliminiate tramite il lavoro d’allevamento. Tuttavia essi sostengono che il testo dell’ordinanza così come proposto non è sufficiente per potere iniziare con l’attuazione delle prescrizioni sull’allevamento contemplate dalla legislazione sulla protezione degli animali. Essi auspicano precisazioni a livello degli allegati e degli articoli per sostenere e semplificare l’esecuzione; altrimenti, nei casi singoli le autorità preposte all’esecuzione potrebbero essere costrette a fare eseguire perizie onerose (AR, BE, BL, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TG, ZH, VSKT, AVSV, KT BE, KT GL, KT GR, KT SO, VABS,
VdU, Veta ZH). NE afferma di appoggiare l’avamprogetto di ordinanza visto che quest’ultimo risponde materialmente alle sue aspettative. VD raccomanda di precisare con esempi concreti i criteri per la valutazione delle categorie di aggravio.
Secondo GE e KT JU, il testo dell’avamprogetto di ordinanza non è ancora giunto a sufficiente maturazione e va rielaborato a fondo. Ciò vale in particolare per i criteri che regolano la caratterizzazione degli aggravi e per gli allegati che riportano le caratteristiche e i sintomi.