Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 6 pagine
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Protezione degli animali
Commento all’ordinanza dell’USAV sulla protezione degli animali nell’allevamento
AVAMPROGETTO
Abbreviazioni:
LPAn = Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali; RS 455
OPAn = Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali; RS 455.1
USAV = Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
I. Introduzione
L’allevamento è retto dai principi fissati nell’articolo 10 LPAn e negli articoli 25–29 OPAn. La presente ordinanza concretizza questi principi per renderli facilmente attuabili dagli allevatori e agevolmente controllabili dagli organi esecutivi e per ridurre così il numero di animali con aggravi ereditari. Sancisce quindi disposizioni di carattere tecnico, in virtù dell’articolo 29 OPAn.
L’articolo 25 OPAn prescrive che la dignità dell’animale non deve essere lesa. L’articolo 3 lettera a LPAn definisce la dignità dell’animale come il valore intrinseco di quest’ultimo, che va rispettato da chiunque se ne occupi. La dignità è lesa se all’animale è arrecato un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti. Vi è aggravio se all’animale sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se viene posto in stato di ansietà o mortificato, se si interviene in modo incisivo sul suo fenotipo (aspetto fisico) o si pregiudicano le sue capacità o se viene eccessivamente strumentalizzato.
In base a questa definizione l’ordinanza elenca caratteristiche suscettibili di compromettere il benessere degli animali potenzialmente dovute ad aggravi ereditari. Una tabella aiuta a definire il livello di aggravio. In funzione dell’entità dell’aggravio, è lecito o meno impiegare un animale nell’allevamento. Gli animali senza aggravi ereditari o con aggravi ereditari lievi possono essere impiegati senza limiti oppure a determinate condizioni (cure mediche di cui all’art. 25 cpv. 2 OPAn). L’impiego nell’allevamento di animali che presentano aggravi medi o gravi è invece permesso soltanto in misura limitata. Pertanto la valutazione di un animale per cui sussiste il dubbio di un aggravio medio o grave spetta a una persona con un diploma universitario e l’esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.
II. Commento alle singole disposizioni
Articolo 1 Obblighi nell’allevamento
(art. 25 cpv. 1 OPAn)