Progetto

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 35 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Sezione 5: Pesci

Art. 17 Struttura degli acquari

(art. 3 cpv. 1 e 2 OPAn)

Gli acquari devono essere provvisti di aree di riposo e di ritiro per i pesci. I sassi, le radici o le piante devono essere collocati in modo tale da permettere ai pesci di ritirarsi.

Art. 18 Bacini

(art. 3 cpv. 1 e 2 OPAn)

1Nei bacini esterni, almeno il 10 per cento della superficie dell’acqua deve essere in ombra. Durante i mesi invernali e nella detenzione di animali in acque naturali o in stagni con più di 2 m di profondità, è possibile rinunciare alle misure artificiali per creare l’ombra.

2La quantità di acqua che scorre nei bacini scorritori deve essere tale da creare una corrente adatta alla rispettiva specie di pesce.

Sezione 6: Serpenti velenosi non pericolosi

(art. 89 lett. h OPAn)

Art. 19

Le specie di serpenti velenosi non pericolosi sono enumerate all’allegato 1.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie

Per i parchi per quaglie già esistenti vige un termine transitorio fino al (data di entrata in vigore più 2 anni).

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….